lunedì 7 marzo 2011

A.V.C.P. Raccolta FAQ

Contributi in sede di gara

(aggiornamento al 1 marzo 2011)
D1. Le stazioni appaltanti possono accettare il versamento del contributo mediante modalità difformi da quelle previste nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute?
R1. No. La stazione appaltante deve indicare nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata che il versamento della contribuzione sia effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall’Autorità, inserendo un rimando alle istruzioni operative in vigore pubblicate all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.
Qualora l’operatore economico, che partecipa alla procedura di scelta del contraente, attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
D2. Entro quale termine le stazioni appaltanti debbono eseguire il pagamento?
R2. Le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro la data riportata nel bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale.

D3. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'Autorità?
R3. Per modificare il proprio profilo presso il sistema di anagrafe, si deve accedere all’indirizzo http://anagrafe.avcp.it con le proprie credenziali. Nel menu principale selezionare la voce "Gestione stazioni appaltanti" e inserire il codice fiscale della stazione appaltante di riferimento. Il servizio proporrà un elenco delle stazioni appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito. Cliccando sul nome della stazione appaltante di interesse è possibile proseguire modificando i propri profili di utenza e confermando le modifiche.
D4. Come deve comportarsi la stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull'avviso pubblico, lettera d'invito, ecc.?
R4. La stazione appaltante deve procedere a pubblicare un avviso di rettifica.
D5. Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, dall’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo, sono esonerate anche dal pagamento del contributo all’Autorità previsto nella deliberazione del 3 novembre 2010?
R5. No, perché il versamento della contribuzione è condizione per poter partecipare alla procedura di scelta del contraente e, quindi, presentare la relativa offerta.
D6. Gli Enti pubblici che partecipano a procedure di scelta del contraente indette dai soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono tenuti al pagamento del contributo?
R6. Sì, gli Enti pubblici che partecipano ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, sono a tutti gli effetti operatori economici e debbono versare il contributo all'Autorità.

D7. La stazione appaltante deve richiedere un CIG anche quando deve stipulare un contratto di sponsorizzazione?

R7. Sì, la stazione appaltante deve richiedere il CIG. Il contratto di sponsorizzazione è soggetto al contributo, poiché il Codice prevede, all’art. 26, comma 1, l’applicazione dei principi del Trattato per il relativo affidamento. L’Autorità, pertanto, è tenuta a vigilare anche su questo genere di affidamenti non rientrando gli stessi fra quelli esclusi espressamente dal legislatore.          
D8. Se la stazione appaltante è un organismo nazionale operante all’estero, cioè bandisce una procedura di affidamento da espletare in un Paese estero (quale USA, Giappone, Cina, Sud America) sussiste l’obbligo del versamento del contributo?
R8. Sì, in quanto il presupposto giustificativo in ragione del quale un soggetto, pubblico o privato, è obbligato a richiedere il CIG e a versare il contributo è la sua riconduzione o meno ai soggetti elencati dall’art. 1 della delibera del 3 novembre 2010, che ricadono quindi sotto la vigilanza dell’Autorità. Di conseguenza, la circostanza che le prestazioni oggetto della procedura di selezione siano da effettuare su un mercato estero, non esime dalla richiesta del CIG e dal pagamento della contribuzione né la stazione appaltante italiana né gli operatori economici italiani ed esteri partecipanti alla procedura stessa, ove la normativa applicata sia il D. Lgs. n. 163/2006.

D9. Se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera deve versare la contribuzione?
R9. No, se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera non deve versare la contribuzione.

D10. Come ci si deve comportare nel caso in cui l’operatore economico non sia italiano?
R10.
Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, sono tenuti al versamento del contributo nel caso di procedure di scelta del contraente disciplinate dal D. Lgs. n. 163/2006.

D11. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall'art. 5, comma 3, della deliberazione 3 novembre 2010? Possono rateizzare il pagamento dell'importo dovuto?
R11. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello fac-simile di richiesta.

D12. Il contributo deve essere versato anche per contratti affidati in economia?
R12.
Sì. Il contributo deve essere versato nella misura stabilita dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010 in funzione all’importo posto a base di gara.
D13. Negli appalti di lavori a cosa si riferisce l'importo a base di gara: all'importo delle lavorazioni più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza oppure all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento?
R13. L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza.

D14. Ai fini dell'individuazione della soglia va tenuto conto dell'IVA?
R14. No. L'importo a base di gara è sempre da intendersi al netto dell'IVA.
D15. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all'art. 2, lett. b) della deliberazione sono ugualmente tenuti a tale versamento?
R15.
Sì, i soggetti di cui all’art 2, lett. b) sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Per gli operatori economici la dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta.
D16. In caso di procedure ristrette in quale fase l'operatore economico deve pagare il contributo: nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell'offerta?
R16. L’operatore economico deve dimostrare l’avvenuto pagamento soltanto in fase di presentazione dell’offerta, in quanto tale attestazione è condizione necessaria per l’ammissibilità dell'offerta, come indicato al punto 3.2 delle istruzioni operative.
D17. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento?
R17.
Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione del 3 novembre 2010 è ininfluente la collocazione finanziaria del contributo.

D18. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?
R18. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima.

D19. In caso di consorzio di imprese, chi deve eseguire il versamento del contributo?
R19. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di ATI.

D20. È ammessa per gli operatori economici l'integrazione dell'importo del versamento successivamente all'invio dell'offerta?
R20. Se i termini per l’invio dell’offerta non sono ancora decorsi, l’operatore economico può eseguire un nuovo versamento per l’intera somma dell’importo corretto dandone evidenza alla stazione appaltante e, successivamente, richiedere il rimborso dell’importo inferiore erroneamente versato. Laddove, invece, i termini per la presentazione dell’offerta siano già decorsi, l’operatore economico non è ammesso alla gara e non ha diritto a rimborso.

D21. Il contributo deve essere versato anche per le procedure di affidamento o acquisto con ditte esclusiviste?
R21. Sì, ad eccezione delle fattispecie di esclusione indicate nelle istruzioni operative.

D22. Come deve essere calcolato l’importo del contributo se non è previsto un importo presunto o una base d’asta?
R22. Gli operatori economici e le stazioni appaltanti calcolano il contributo in ragione dell’importo massimo previsto dalla deliberazione del 3 novembre 2010 dell’Autorità.
D23. Nel caso di procedura negoziata conseguente a gara risultata deserta è obbligatorio chiedere un nuovo CIG e procedere al pagamento del contributo nuovamente?
R23. Sì, poiché trattasi di una nuova procedura di scelta del contraente.

D24. Se nel bando di gara per un servizio o una fornitura è previsto un periodo di 24 mesi e l’importo presunto posto a base di gara è espresso su base annuale, quale importo va considerato per il calcolo del contributo da versare all’Autorità?
R24. Deve essere preso in considerazione il valore complessivo dell’affidamento: ai fini del versamento del contributo si dovrà quindi calcolare l’importo totale presunto, per tutto il periodo dell’affidamento, effettuando le opportune proporzioni per ricondurre all'intera durata del contratto l’importo parziale posto a base di gara.

D25. Le proroghe di contratti o convenzioni esistenti, sono sottoposte al pagamento di un nuovo contributo, ove venga stipulato un nuovo contratto?
R25. Solo il rinnovo dà vita ad un contratto che può considerarsi “nuovo” e, quindi, è obbligatorio il pagamento della contribuzione. La proroga, invece, sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione accessiva all’atto di affidamento. In tal caso, nei limiti di ammissibilità di proroghe secondo la normativa vigente (molto ristretti), il pagamento di un nuovo contributo non è dovuto.

D26. Qual è la procedura per ottenere il rimborso dell'importo versato ma non dovuto?
R26. La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D27. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento del bando?
R27.
Per la stazione appaltante, non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per gli operatori economici è ammesso il rimborso. Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l'avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D28. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento della gara?
R28.
Per la stazione appaltante non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per gli operatori economici non è ammesso rimborso; il versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.

D29. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di gara deserta o senza esito?
R29. Per la stazione appaltante non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Non si procede al rimborso all'operatore economico che abbia partecipato alla gara, in quanto il versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta.

D30. E’ possibile richiedere il rimborso per un pagamento superiore?
R30.
È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D31. E’ possibile richiedere il rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte?
R31.
È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia dei due versamenti effettuati. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D32. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?
R32.
No, non si dà luogo al rimborso della contribuzione agli operatori economici che decidono di non partecipare alla gara.

D33. Stiamo avviando una procedura per l’acquisizione di beni, servizi e/o lavori con importo complessivo posto a base di gara inferiore a € 40.000. Siamo tenuti a registrare la gara?
R33. Si, la stazione appaltante è tenuta a registrare la gara sul sistema Simog ai fini degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), ma non è tenuta al versamento della contribuzione.

D34. Abbiamo avviato una procedura non articolata in lotti e abbiamo già ottenuto il “numero gara” dal sistema Simog: siamo comunque obbligati a richiedere il CIG?
R34. Sì, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il CIG.

Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06

(Aggiornamento al 22 luglio 2010)

A - QUESITI DI NATURA GENERALE
B - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA
C - QUESITI RELATIVI ALLA FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
D - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO
E - QUESITI RELATIVI ALLA SCHEDE DI RILEVAZIONE BASATE SU EVENTI

A - QUESITI DI NATURA GENERALE
A1. Cosa deve intendersi per “Stazioni appaltanti di ambito statale” e “Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale” ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008? Quali sono le stazioni appaltanti tenute all’invio dei dati alla Sezione centrale dell’Osservatorio?
Si chiarisce che le stazioni appaltanti (o tipologie di stazioni appaltanti) assoggettate all’obbligo di trasmissione dei dati alla Sezione centrale dell’Osservatorio - qualificate nel Comunicato del Presidente dell’Autorità come “Stazioni appaltanti di ambito statale” e “Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale” - sono quelle ricomprese, a titolo meramente esemplificativo, nella seguente elencazione:
Stazioni appaltanti di ambito statale:
  1. le Autorità governative centrali di cui all’art. 28 del Codice dei contratti pubblici, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri (loro uffici centrali, decentrati o periferici), la Consip, nonché il CNIPA e l’ISTAT;
  2. le forze armate e i corpi di polizia.
Stazioni appaltanti e Enti aggiudicatori di interesse nazionale e/o sovraregionale:
  1. gli organismi di diritto pubblico di rilievo nazionale ed i concessionari di lavori, servizi e forniture pubbliche, quali, per esempio: l’ENAC, l’ENAV, l’ANAS S.p.A., R.F.I. S.p.A., Cento Stazioni S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A., Italferr S.p.A., TAV S.p.A., nonché le società di costruzione e gestione autostradale;
  2. gli Enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali l’INAIL, l’INPS, l’INPDAP, ecc. e altre categorie di enti pubblici di livello nazionale quali, per esempio, l’Agenzia del Territorio, del Demanio, delle Entrate e delle Dogane;
  3. gli Enti di ricerca e sperimentazione di livello nazionale;
  4. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica (ENI S.p.a, SNAM RETE GAS S.p.a., S.G.M., EDISON etc.);
  5. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nei settori della produzione, trasporto e distribuzione dell’elettricità (ENEL S.p.a, TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE  S.p.a., etc.);
  6. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nel campo dei servizi ferroviari (FS S.p.a., Trenitalia S.p.a. etc.);
  7. gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nel settore dei servizi postali (Poste Italiane S.p.a. etc.);
  8. altri soggetti quali: la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., gli Enti Parco Nazionali, le Autorità di Bacino nazionali e sovraregionali, il CNR, i Monopoli di Stato, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Sviluppo Italia S.p.a., ora Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. etc.
A2. Come deve essere effettuata la comunicazione dei dati nel caso di “associazioni di stazioni appaltanti”?
Il sistema di anagrafica SIMOG consente, allo stato, la gestione in automatico di stazioni appaltanti e di associazioni, unioni, consorzi costituiti tra le stesse, nel caso abbiano personalità giuridica. È previsto, inoltre, l’accreditamento di associazioni, unioni, consorzi costituiti tra stazioni appaltanti che non hanno personalità giuridica, previa valutazione dell’istanza presentata a cura del soggetto capofila ai competenti Uffici della Sezione centrale dell’Osservatorio sui contratti pubblici.
A3. Ai fini dell’individuazione della soglia di euro 150.000 cui riferirsi per verificare l’insorgenza o meno dell’obbligo dell’invio dei dati sui contratti secondo quanto specificatamente previsto dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008, quale importo rileva?
L’importo di cui al comma 1 del comunicato sopracitato (ex articolo 7, comma 8 del codice dei contratti) è da riferire al valore stimato del singolo contratto (importo a base di gara al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri per l’attuazione della sicurezza).
A4. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di appalto in lotti per il quale è stato preso un unico CIG?
Il sistema informatico permette l’inserimento di più schede di aggiudicazione (e correlate schede successive) in corrispondenza di un singolo CIG; tale funzionalità consente, nel caso rappresentato, di gestire l’invio delle schede informative relative ai diversi contratti associati al medesimo CIG. Resta inteso che, secondo le disposizioni da ultimo impartite dal Consiglio dell’Autorità, per gare su più lotti è, allo stato, obbligatorio richiedere un CIG per ogni singolo lotto ricompreso nell’appalto.
A5. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di contratti per i quali non è stato richiesto il CIG?
Le ipotesi che nella fattispecie possono ricorrere sono le seguenti: 
AGGIUDICAZIONI ANTECEDENTI AL 1° MAGGIO 2008 (LAVORI):
a) appalto espletato prima dell’obbligo di richiesta del CIG;
b) appalto espletato in vigenza dell’obbligo di richiesta del CIG, per il quale non è stato richiesto tale codice;
AGGIUDICAZIONI SUCCESSIVE AL 1° GENNAIO (SERVIZI E FORNITURE) O AL 1° MAGGIO 2008 (LAVORI):
c) appalto espletato prima dell’obbligo di richiesta del CIG;
d) appalto espletato in vigenza dell’obbligo di richiesta del CIG, per il quale non è stato richiesto tale codice.
Nei casi di cui ai punti a) e b) l’invio dei dati dovrà essere assicurato con le previgenti modalità.
Nei casi di cui ai punti c) e d) la trasmissione dei dati dovrà essere comunque assicurata con il nuovo sistema informativo SIMOG, provvedendo a richiedere il CIG anche se riferito ad appalti già banditi e/o aggiudicati.
A6. Quali sono gli adempimenti da porre in essere qualora non si sia provveduto ad acquisire il numero gara/CIG secondo le vigenti modalità ed a trasmettere i dati dei relativi contratti?
Qualora la stazione appaltante abbia provveduto a perfezionare l’originaria procedura di scelta del contraente senza richiedere il numero gara/CIG e le circostanze non consentano, in relazione allo stato d’avanzamento del procedimento, l’assunzione di specifici provvedimenti correttivi, la stessa deve provvedere ad acquisire il numero gara/CIG (cfr. FAQ n. 5) e versare - pur se scaduti i  termini temporalmente previsti - la relativa quota di contribuzione. In tali ipotesi la stazione appaltante, sulla scorta delle indicazioni già fornite dall’Autorità, dovrà altresì provvedere alla trasmissione dei dati del contratto ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Codice.
A7. Come devono comportarsi i soggetti tenuti alla trasmissione all’Autorità dei dati sui contratti pubblici, in caso di appalti aggiudicati contemporaneamente in lotti distinti?
Nel caso di appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, l’obbligo informativo nei confronti dell’Autorità sussiste con riferimento a ciascuno di essi. In particolare, e con riguardo ai singoli lotti facenti capo alla stessa procedura di gara:
  1. nel caso di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture il cui valore stimato risulti superiore alla soglia di euro 150.000, la trasmissione dei dati all’Autorità deve essere effettuata secondo le disposizioni di cui al comunicato del Presidente in data 4 aprile 2008 “TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI”;
  2. nel caso di contratti di lavori pubblici il cui valore stimato risulti di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, ovvero nel caso di contratti di servizi e forniture pubbliche il cui valore stimato risulti di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, la trasmissione dei dati dovrà avvenire con le modalità che saranno rese note a seguito dell’adeguamento del sistema informativo dell’Autorità, come specificato nel comunicato di cui al punto precedente.
A8. Nel caso di appalti di servizi e forniture nei settori ordinari, occorre comunque procedere con le comunicazioni riferite agli stati d’avanzamento, alle sospensioni, alle varianti, agli accordi bonari ed ai subappalti? 
Per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi nei settori ordinari (ex art. 7, comma 8, lett. b) del Codice) ricorre l’obbligo di compilazione delle schede relative all’avanzamento, qualora l’importo contrattuale risulti superiore ad euro 500.000. Le stazioni appaltanti sono, pertanto, tenute alla trasmissione dei dati riferiti all’avanzamento dell’esecuzione del contratto e, quindi, alla trasmissione dei dati relativi agli eventuali pagamenti corrisposti in corso d’opera al raggiungimento della soglia di importo o allo spirare dello specifico periodo temporale, contrattualmente previsti. Le altre fattispecie di comunicazione previste per i contratti di lavori relative a sospensioni, varianti, accordi bonari e subappalti devono essere comunque effettuate - se ricorrenti - anche con riferimento ai contratti di servizi e forniture.
A9. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati di un contratto qualora, in corso d’opera, si verifichi il fallimento del soggetto esecutore?
In caso di fallimento, morte, inabilitazione di un qualunque soggetto costituente un’associazione temporanea d’imprese, il Codice prevede all’art. 37, commi 18 e 19, le specifiche modalità per proseguire il rapporto contrattuale, ovvero per recedere dall’appalto. In caso di fallimento dell’impresa esecutrice (o di risoluzione per grave inadempimento), ex art. 140 del Codice, è facoltà dell’amministrazione di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori in relazione alle cinque migliori offerte (escluso l’originario aggiudicatario).
Nei casi suddetti di interruzione del contratto e riaffidamento delle opere di completamento, il sistema informativo consente la creazione di una nuova scheda di aggiudicazione riferita al nuovo contratto, assicurando l’“associazione” dello stesso al contratto originario, per il quale occorre, peraltro, fornire gli elementi di chiusura compilando le apposite schede “Fase di conclusione del contratto” e “Fase di collaudo” in cui occorrerà indicare i dati richiesti, così come desumibili dallo stato di consistenza redatto ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 163/06 (o da documento analogo). 
A10. Sono soggetti alla trasmissione dei dati i contratti relativi alla concessione di mutui da parte di istituti finanziatori, finalizzati al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di opere ed attività istituzionali delle stazioni appaltanti?
La richiamata fattispecie rientra nell’applicazione del Codice, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), seconda  parte, del Dlgs 163/2006, e pertanto risulta soggetta agli obblighi informativi verso l’Autorità nelle forme espressamente richiamate nel comunicato presidenziale del 4 aprile 2008 e del 14 dicembre 2010.
A11. Nel caso di contratti relativi alla concessione di mutui da parte di istituti finanziatori, come deve essere calcolato il valore complessivo stimato dell’appalto?
Per procedere alla quantificazione dell’importo a base d’asta delle suddette fattispecie,  occorre riferirsi alla disciplina contenuta nell’art. 29, comma 12 dello stesso testo normativo. In tale ipotesi, il valore complessivo dell’appalto deve quindi essere stimato tenendo conto unicamente dell’ammontare degli interessi passivi e delle ulteriori somme eventualmente da riconoscere a titolo di spese accessorie all’istituto finanziatore concedente (onorari, commissioni e altre forme di remunerazione).
A12.Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di concessione di lavori pubblici e/o di servizi pubblici nei settori ordinari?
Si osserva preliminarmente che le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità del 24 gennaio 2008 concernente il sistema di riscossione SIMOG si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 163/2006, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato (allo stato sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del numero gara /CIG unicamente: le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso ai sensi dell’ art. 25 del Codice, i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice; risultano inoltre, esonerati dal pagamento del contributo, ma non dall’acquisizione del numero gara/CIG, i contratti di servizi e forniture di importo ricompreso tra i 20.000 ed i 150.000 euro ed i contratti di lavori pubblici di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro). Ne deriva che le stazioni appaltanti, anche nel caso di indizione di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, risultano obbligate all’acquisizione del numero gara/CIG ed al versamento della relativa contribuzione all’Autorità.
Con riferimento alle concessioni di servizi, l’Autorità ha già chiarito nelle istruzioni operative relative alla contribuzione in fase di gara, che anche tale fattispecie è da assoggettare all’obbligo della richiesta del numero Gara/CIG e della relativa contribuzione.
La trasmissione dei dati relativi alle fattispecie in questione da parte delle stazioni appaltanti rimane tuttavia subordinata alla predisposizione di specifiche schede informative da trasmettere - con le modalità che saranno successivamente rese note dall’Autorità - secondo quanto previsto dal comunicato del Presidente in data 4 aprile 2008 sulla trasmissione dei dati dei contratti pubblici.
A13. Il concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice è assoggettato all’obbligo di trasmissione dei dati dei contratti affidati/aggiudicati?
I commi 3 e 4 dell’art. 142 del Codice stabiliscono che alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel medesimo capo, le disposizioni del Codice, mentre i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti unicamente all'osservanza della sezione IV del capo II “Concessioni di lavori pubblici”. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del richiamato capo II. Da quanto sopra ne deriva che gli appalti aggiudicati da un concessionario che non è un’amministrazione aggiudicatrice - in quanto procedure selettive comunque correlate all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità - sono da assoggettare all’obbligo di acquisizione del numero gara/CIG e di versamento del contributo, nonché alla successiva trasmissione dei relativi dati informativi di cui all’art. 7, comma 8 del Codice. Alcun dubbio residua in ordine agli appalti aggiudicati da un concessionario che è amministrazione aggiudicatrice che, alla luce della specifica previsione di cui al comma 3 dell’art. 142, risultano assoggettati integralmente alla norma e, pertanto, anche alla richiesta del numero gara/CIG ed alla corresponsione del relativo contributo all’Autorità, nonché al successivo invio dei dati informativi.
A14. Le società concessionarie autostradali sono assoggettate agli obblighi di comunicazione dei dati in relazione a contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria?
Le modificazioni introdotte dal previgente art. 1, comma 1030, lettera d), n. 1 della legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) al D.L. n. 262/06 (convertito nella legge n. 286/06), imponevano alle società concessionarie autostradali di “agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni".
Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008,  n. 207 (c.d. decreto “mille proroghe”), così come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha sostituito integralmente il passo della norma predetta, stabilendo che le società concessionarie autostradali sono, tra l’altro, soggette all’obbligo di “provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Ne consegue che i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di affidamento di appalti di servizi e forniture non risultano soggetti all’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, né quindi agli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità.
A15. Nel caso di affidamento di servizi di tesoreria/cassa, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
La fattispecie in esame è ricompresa nell’elencazione di cui all’allegato II A del Codice dei contratti pubblici (punto 6-b) e come tale, sulla base di quanto disposto dall’articolo 20, comma 2 dello stesso, è soggetta integralmente alle disposizioni del Codice; da ciò deriva l’obbligo di versamento del contributo all’Autorità e di trasmissione dei relativi dati. Il servizio di tesoreria costituisce, difatti, un rapporto oneroso per l’amministrazione, avente ad oggetto prestazioni che ricadono nell’ordinaria attività commerciale delle banche. Il valore complessivo dell’appalto deve essere, quindi, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione; ciò alla stregua, peraltro, di quanto specificamente disciplinato all’articolo 29 “Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici”, comma 12, lettera a.2). È, pertanto, sulla base del valore complessivo stimato del contratto che l’amministrazione dovrà calcolare l’importo del versamento dovuto all’Autorità. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede informative dovrà tener conto del fatto che:
  1. l’importo relativo alle somme a disposizione, rinvenibile nella sezione “Dati economici dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” deve ricomprendere tutte le spese accessorie dell’appalto, quali per esempio le spese per la pubblicità di gara, il contributo all’Autorità etc.;
  2. il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza - nel caso di non individuazione dello stesso - essere valorizzato con la cifra “0” (zero);     
  3. non vanno compilate né trasmesse le schede informative relative alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, anche qualora si tratti di contratti di valore stimato uguale o maggiore di euro 500.000, bensì unicamente quelle relative alla “Fase iniziale di esecuzione del contratto”, alla “Fase di conclusione del contratto” ed alla “Fase di collaudo”.
A16. Nel caso di affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio), come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
La fattispecie in esame è ricompresa nell’elencazione di cui all’allegato II A del Codice dei contratti pubblici (punto 6-a) e come tale, sulla base di quanto disposto dall’articolo 20, comma 2 dello stesso, è soggetta integralmente alle disposizioni del Codice; da ciò deriva, quindi, l’obbligo di versamento del contributo all’Autorità e di trasmissione dei relativi dati. In analogia a quanto osservato nella precedente FAQ n. 15, il servizio di brokeraggio si ritiene possa comunque sostanziare un rapporto oneroso per l’amministrazione, avente ad oggetto prestazioni che ricadono nell’ordinaria attività commerciale delle società di brokeraggio assicurativo, seppure queste possano essere remunerate anche in un momento successivo da un soggetto terzo intrattenente rapporti negoziali con l’amministrazione (es. compagnia assicurativa). Il valore complessivo dell’appalto deve essere, quindi, stimato calcolando l’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione. L’importo del versamento dovuto all’Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto. Da ultimo, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questione, la compilazione e/o trasmissione delle schede dovrà effettuarsi tenendo conto dei chiarimenti forniti nella precedente FAQ n. 15.
A17. Nel caso di affidamento di servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
La fattispecie in esame può farsi rientrare nei servizi elencati nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici. Ne deriva che il regime giuridico applicabile nella fattispecie è quello previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale tali servizi risultano disciplinati “esclusivamente” dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Tuttavia, ai sensi dell’art. 27 dello stesso Codice, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si tratta, quindi, di servizi sottratti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma assoggettati a principi di evidenza pubblica e di buon andamento della pubblica amministrazione, i quali prescindono dalla qualificazione della tipologia della prestazione da appaltare, e quindi dal settore di appartenenza. In linea con il dettato normativo e coerentemente alla “Comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della U.E. del 1° agosto 2006, n. C 179, l’Autorità ha peraltro già elaborato alcune indicazioni in merito con il Comunicato del Presidente in data 30 novembre 2007 evidenziando, tra l’altro, l’esigenza che tali affidamenti siano comunque preceduti da “un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione”. Alla stregua di ciò, gli appalti in questione sono, quindi, da assoggettare all’obbligo di versamento del contributo all’Autorità e di trasmissione dei relativi dati. Per il calcolo del valore complessivo dell’appalto da assumere come base d’asta, e per la quantificazione della contribuzione all’Autorità ci si può utilmente riferire a quanto disciplinato dall’art. 29 del Codice dei contratti. Tale fattispecie, per la quale non si è allo stato tenuti alla comunicazione dei dati nelle forme espressamente previste nel comunicato presidenziale del 4 aprile 2008, risulta comunque assoggettata agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8, II periodo del Codice, per i quali l’Autorità si è riservata di render note successivamente le specifiche modalità di trasmissione dei dati.
A18. Nel caso di affidamento di servizi di portierato e reception, come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?
Le fattispecie in esame possono farsi rientrare nei servizi elencati nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici e, come tali, sono da ritenere contratti cosiddetti di servizi “parzialmente esclusi” ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del Codice, per i quali valgono le considerazioni svolte nella precedente FAQ n. 17. Da ciò deriva, quindi, l’obbligo di versamento del contributo all’Autorità e di trasmissione dei relativi dati. Per il calcolo del valore complessivo dell’appalto da assumere come base d’asta e per la quantificazione della contribuzione all’Autorità ci si può utilmente riferire a quanto disciplinato dall’art. 29 del Codice dei contratti. Tale fattispecie, per la quale non si è allo stato tenuti alla comunicazione dei dati nelle forme espressamente previste nel comunicato presidenziale del 4 aprile 2008, risulta comunque assoggettata agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8, II periodo del Codice, per i quali l’Autorità si è riservata di render note successivamente le specifiche modalità di trasmissione dei dati.
A19. Nel caso di contratti d’acquisto di terreni o fabbricati esistenti, occorre versare il contributo all’Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?
L’art. 19 del Codice (contratti di servizi esclusi) chiarisce, tra l’altro, che tale norma non si applica ai contratti pubblici “aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni …”. D’altra parte, la connotazione intrinseca di tali contratti rende di fatto inappropriata o infattibile l’applicazione agli stessi delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici. Per tali contratti, non essendo ipotizzabile quindi l’espletamento di una procedura selettiva per la scelta del contraente, non ricorrono nemmeno le condizioni per la richiesta del numero gara/CIG, per il versamento della contribuzione all’Autorità e per i connessi ulteriori adempimenti. 
A20. Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di gare d’appalto che si perfezionano non dando luogo ad una regolare aggiudicazione nei confronti di un concorrente?
Le informazioni afferenti a gare d’appalto annullate/revocate successivamente alla pubblicazione del bando, ovvero a gare dichiarate deserte, ovvero ancora a gare che non hanno prodotto esito a seguito di offerte irregolari, inammissibili, non congrue o inappropriate, devono essere trasmesse compilando nei termini temporali previsti (30 giorni dall’approvazione degli esiti della procedura di gara) la sezione “Dati comuni” della scheda “Fase di aggiudicazione”. Qualora l’annullamento/revoca della procedura avvenga dopo aver assunto numero gara e CIG ma prima della pubblicazione del relativo bando di gara, il RSSA, utilizzando l’apposita funzionalità della procedura informatica implementata per la scheda di rilevazione dati gara, potrà richiedere la cancellazione del numero gara e del/i CIG assegnati dal sistema, indicando le specifiche motivazioni della richiesta.  
A21. Con quale tempistica vanno trasmesse le schede informative relative ad appalti che prevedano prestazioni progettuali contestualmente all’esecuzione delle opere?
Le fattispecie in esame sono quelle richiamate all’art. 53, c. 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici. Nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo dello stesso, per la disciplina di dettaglio occorre ancora riferirsi al D.P.R. n. 554/99, il quale all’art. 140 (appalto integrato) dispone per tale fattispecie dapprima la redazione del progetto esecutivo da parte dell’impresa (a seguito di disposizione di servizio del responsabile del procedimento), quindi la sua approvazione da parte della stazione appaltante secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto e la conseguente consegna dei lavori nei termini temporali previsti dall’art. 129 del predetto D.P.R. La scheda relativa alla “fase iniziale del contratto” dovrà pertanto essere trasmessa all’Osservatorio entro 60 giorni dalla consegna dei lavori effettuata ai sensi della disciplina citata. Per tali fattispecie, che contemplano anche prestazioni progettuali a carico dell’impresa, la disciplina vigente prevede poi che “il pagamento della prima rata d’acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori”. Pertanto, dalla data di pagamento di tale prima rata d’acconto decorreranno i termini previsti (60 giorni) per l’invio della scheda “fase di esecuzione ed avanzamento”.
A22. Risultano assoggettate agli obblighi informativi verso l’Autorità gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire?
Gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo di cui agli articoli 32, comma 1, lett. g) e 122, comma 8 del Codice sono assoggettate integralmente al Codice dei contratti pubblici; pertanto, per esse occorrerà provvedere a richiedere il numero gara/CIG, a versare il contributo all’Autorità ed a trasmettere i relativi dati informativi.
A23. Come posso ottenere la modifica e/o integrazione di schede già compilate e confermate?
La modifica e/o integrazione di uno o più campi di schede già salvate o confermate, successive all’acquisizione del CIG può essere richiesta attraverso la procedura all’uopo predisposta e rinvenibile nel sistema di comunicazione dati - SIMOG. E’ fondamentale indicare la motivazione per cui si presenta la richiesta. Nel caso particolare, la richiesta di modifica del Settore indicato nella scheda “Dati Comuni” è accettabile solo se non sia stata ancora salvata o confermata la scheda “Fase di Aggiudicazione”. In caso contrario, qualora quest’ultima fosse stata già salvata o confermata non si potrà procedere alla modifica, ma bisognerà utilizzare la procedura di  “Cancellazione” di tutte le schede a valle, partendo dall’ultima comunicata (cfr. quesito successivo).
A24. Come posso ottenere la cancellazione di schede “duplicate – compilate per errore – non dovute – ecc.” ?
La cancellazione di schede successive all’acquisizione del CIG può essere richiesta attraverso la procedura all’uopo predisposta e rinvenibile nel sistema di comunicazione dati - SIMOG. E’ fondamentale indicare la motivazione per cui si richiede la cancellazione. Bisogna inoltre fare attenzione alla propedeuticità della scheda di cui si richiede la cancellazione in quanto, qualora fosse già stata comunicata almeno una scheda successiva, si dovranno attivare tante richieste di cancellazione quante sono le schede a valle salvate o confermate, a partire dall’ultima comunicata.
Nel caso particolare, la richiesta di cancellazione per cambio del Settore indicato nella scheda “Dati Comuni” può avvenire solo se sia già stata salvata o confermata almeno la scheda “Fase di Aggiudicazione”. In caso contrario, qualora almeno quest’ultima non fosse stata ancora salvata o confermata non si potrà richiedere la cancellazione, ma bisognerà utilizzare la procedura di  “Richiesta modifiche e/o integrazioni” solo della scheda dati comuni (cfr. quesito precedente).

B - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA
B1. Qual’è la data da cui far decorrere il termine di 30 giorni per l'invio della scheda di aggiudicazione?
Nel caso di gara ad evidenza pubblica o gara informale tra più operatori, il termine temporale di 30 giorni di cui sopra dovrà coincidere con la data desumibile dal provvedimento amministrativo che accerta l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte dell’offerente (art. 11, c. 8 del Codice). Nel caso di procedure negoziate, per le quali non risultino agevolmente individuabili i provvedimenti amministrativi predetti, per l’individuazione della data di decorrenza occorrerà riferirsi al primo atto utile con il quale la stazione appaltante manifesta all’appaltatore la volontà di accettare l’offerta, ovvero di affidare l’appalto.
B2. Nel caso in cui non sia puntualmente individuabile il luogo di esecuzione del contratto e la prestazione sia richiesta con riferimento ad un ambito territoriale esteso, come si deve procedere nella valorizzazione del campo “Codice del luogo di esecuzione del contratto”?
Laddove il lavoro/servizio/fornitura non sia puntualmente localizzabile in considerazione della natura del contratto, in alternativa al codice ISTAT, indicante il comune di localizzazione, la provincia o la regione amministrativa, è utilizzabile il codice NUTS, che consente di associare la localizzazione all’ambito provinciale, ovvero all’ambito regionale, a quello macroregionale o a quello nazionale o estero (codice extra-regio).
B3. Nel quadro economico della scheda aggiudicazione è richiesto l’inserimento delle somme a disposizione, tanto per gli appalti di lavori, che per quelli di servizi e forniture. Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati se, nel caso di servizi e forniture, non risultano somme a disposizione?
Le “somme a disposizione” sono puntualmente individuate dall’art. 17 del D.P.R. n. 554/99 con riferimento all’appalto di lavori. Nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo del codice sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si ritiene che per la compilazione del campo ci si possa riferire in via analogica alla disciplina dettata per i contratti di lavori e, quindi, comunicare gli stessi elementi informativi (se presenti) anche nel caso di appalti di servizi e forniture. Nell'elencazione dettata dalla norma è, peraltro, ricompresa l’I.V.A. e le altre eventuali imposte, i cui importi devono essere comunque oggetto di comunicazione.
B4. Come occorre compilare i campi relativi alla sezione “Inviti e offerte/soglia di anomalia”, presenti nella scheda di aggiudicazione?
Il campo “Numero offerte ammesse” deve essere valorizzato indicando il numero di offerte per le quali è stata verificata la correttezza formale da parte della Commissione di gara e che sono state ammesse alle successive fasi di gara. I campi “Offerta di massimo ribasso” e “Offerta di minimo ribasso” devono riportare rispettivamente il massimo ed il minimo ribasso tra tutti quelli formulati dagli offerenti prima del “taglio delle ali”, di cui all’art. 86, comma 1 del Codice. Il campo “Valore soglia di anomalia” corrisponde al valore calcolato ai sensi dell’art. 86, comma 1 del Codice. Il campo “Numero offerte ≥ soglia di anomalia” deve essere valorizzato riportando il numero di offerte ≥ alla soglia di anomalia stessa, incluse quelle ricomprese nelle “ali”. Il campo “Numero imprese escluse automaticamente” va compilato indicando il numero di imprese escluse automaticamente dalla gara ai sensi degli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8 del Codice, per aver presentato un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86. Il campo “Numero imprese escluse per insufficienti giustificazioni” deve contenere il numero di offerte escluse a seguito di procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 88 del Codice.
B5. Quali sono le corrette modalità di compilazione delle sezioni “Dati procedurali dell’appalto”e “Pubblicità dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” nel caso di appalti nei settori speciali, laddove è previsto che la gara possa essere indetta a mezzo di avviso periodico indicativo, avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione o bando di gara, ex art. 224, c. 1 del Codice?
La disciplina concernente le modalità di indizione di una gara d’appalto ed il relativo regime di pubblicità  nei settori speciali, rinvenibile agli artt. 223, 224 e 238 del Codice, è sostanzialmente diversa da quella prevista nei settori ordinari, in quanto gli enti aggiudicatori possono indire la gara facendo ricorso alternativamente a: a) avviso periodico indicativo, b) avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, c) bando di gara. Alla luce di ciò, nella scheda informativa relativa alla “Fase di aggiudicazione” è stata prevista sia l’acquisizione dell’informazione relativa alla specifica modalità di gara prescelta, sia l’acquisizione dei dati relativi alle modalità di pubblicizzazione della gara stessa in relazione all’importo stimato del contratto. Nel caso in cui la gara dia luogo a più contratti, la stazione appaltante che avrà richiesto in sede di pubblicazione i necessari CIG, una volta espletate le distinte procedure selettive, provvederà a comunicare le relative aggiudicazioni contraddistinte dai singoli CIG, fornendo anche le informazioni sull’effettuata pubblicità dell’originaria gara.
B6. Quali sono le corrette modalità di compilazione della sezione “Prestazioni progettuali” presente nella scheda “Fase di aggiudicazione e di definizione della procedura negoziata”?
Le informazioni da fornire con riguardo alla progettazione differiscono a seconda che si tratti di appalto di sola esecuzione, ovvero di appalto che ricomprende anche prestazioni progettuali. Nel caso di appalto di sola esecuzione, i campi della scheda vanno difatti valorizzati fornendo unicamente i dati riferiti al/ai progettista/i che hanno preso parte alla progettazione posta a base di gara; l’applicativo tiene conto delle circostanze che in concreto possono verificarsi, ed è in grado di acquisire i dati di tutti i progettisti incaricati, sia interni che esterni alla stazione appaltante. Di contro, nel caso di appalti che prevedono lo svolgimento di parte della progettazione a carico del soggetto aggiudicatario, le informazioni devono essere rese sia con riferimento ai progettisti che hanno preso parte alla progettazione posta a base di gara (sia essa preliminare, che definitiva), sia con riferimento alla parte di progettazione (definitiva e/o esecutiva) in capo al soggetto aggiudicatario. In tale ultimo caso, dovrà essere indicata la tipologia del soggetto incaricato della prestazione, che potrà essere o “Aggiudicatario qualificato”, ovvero “Progettista qualificato incaricato dall’aggiudicatario”, quindi, forniti i dati anagrafici dei relativi progettisti; sempre in tale caso, inoltre, i campi “data” afferenti all’affidamento dell’incarico ed alla consegna del progetto non dovranno essere valorizzati. 

C - QUESITI RELATIVI ALLA FASE INIZIALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
C1. Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa alla fase di “Inizio esecuzione del contratto”?
La scheda “Inizio esecuzione del contratto” deve essere inviata entro 60 giorni dalla consegna dei lavori, servizi o forniture. Nel caso di consegne frazionate/parziali, il termine per la trasmissione della scheda decorre dalla prima consegna parziale effettuata; con la scheda “Fase di conclusione del contratto”, il responsabile del procedimento comunicherà, poi, la data dell’avvenuta consegna “definitiva”.
C2. Quali sono le date da indicare come inizio e fine fornitura nel caso di appalto di beni, nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche?
In caso di contratto di fornitura nei settori ordinari, che prevede somministrazioni periodiche, le date da indicare come inizio e fine della fornitura non sono quelle riferite alle singole consegne dei beni, bensì quelle relative all’esecuzione dell’intero contratto, così come desumibili dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (o da documento similare) e dal documento riportante la data di ultimazione delle prestazioni. 

D - QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO DEL CONTRATTO
D1. Come vanno valorizzati i campi “Data stato di avanzamento” e “Importo SAL” della scheda relativa alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto con riguardo ad un appalto di lavori?
La data da riportare nel campo “Data stato di avanzamento” è quella di emissione dello stato di avanzamento redatto del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 554/99. Nel campo “Importo SAL” va riportato l’importo dello stato di avanzamento dei lavori cui ci si riferisce, inteso come l’importo progressivo (riferito, quindi, a tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite cumulativamente a quella data), espresso al netto dell’eventuale ribasso offerto dall’appaltatore.
D2. Nel caso di appalto di lavori che preveda contabilizzazioni separate delle opere (ex art. 170 del D.P.R. n. 554/99), quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d’avanzamento dei lavori?
Il sistema informativo SIMOG gestisce l’acquisizione dei dati relativi ai SAL ed ai certificati di pagamento in modo automatico, non tenendo conto della numerazione dei SAL operata dalla stazione appaltante; ciò consente l’acquisizione dei dati anche nel caso di gestione separata della contabilità con assegnazione, da parte della stazione appaltante, dello stesso numero progressivo a più SAL riferiti alle diverse categorie di lavori ricompresi nell’appalto (esempio: SAL n. 1-A, SAL n. 1-B etc.).
D3. Quali sono le corrette modalità di comunicazione dei dati relativi agli stati d’avanzamento nel caso di contratti di servizi o di forniture e nel caso di contratti “misti” nei settori ordinari di importo uguale o superiore a 500.000 euro?
Come chiarito con la FAQ n. 8 - Sezione A - QUESITI DI NATURA GENERALE), anche per le fattispecie suddette occorre comunicare i dati relativi all’avanzamento del contratto utilizzando l’apposita scheda informativa. In tali casi i pagamenti (diversamente da quanto avviene per i lavori, laddove risultano di norma correlati al raggiungimento di una soglia d’importo) vengono sovente effettuati in acconto all’appaltatore a scadenze prefissate assumendo la forma di un canone (mensile, bimestrale, trimestrale etc.), ovvero a seguito dell’emissione di fattura successiva alla mera esecuzione di parte delle prestazioni previste contrattualmente, ovvero ancora ricorrendo alla combinazione di tali modalità. Al ricorrere di queste circostanze, il dato relativo all’avanzamento del contratto ed alla progressione dei pagamenti va comunicato con riferimento al cumulo dei pagamenti stessi, effettuati nei confronti dell’appaltatore nel quadrimestre di riferimento (nel caso di appalti di durata inferiore o uguale all’anno) o nel semestre di riferimento (nel caso di appalti pluriennali), valorizzando il campo “Importo stato d’avanzamento” ed indicando nel campo “Data stato d’avanzamento” la data di conclusione del periodo temporale cui ci si riferisce; l’inizio del primo periodo temporale di riferimento va fatto coincidere con la data d’inizio dell’esecuzione, comunicata con la scheda “Fase iniziale di esecuzione del contratto”.
D4. Quali sono le corrette modalità di comunicazione degli stati d’avanzamento relativi a contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari di importo ricompreso tra 150.000 e 500.000 euro?
Per gli appalti di importo ricompreso tra 150.000 e 500.000 euro - secondo quanto specificamente disposto dalla norma - non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati d’avanzamento, e pertanto risulta non obbligatorio l’invio delle relative schede informative afferenti alla “Fase di esecuzione e avanzamento del contratto”.

E - QUESITI RELATIVI ALLA SCHEDE DI RILEVAZIONE BASATE SU EVENTI
E1. Da quale termine decorrono i 60 giorni previsti per la comunicazione della scheda informativa relativa all’evento “sospensione” dell’esecuzione del contratto? 
La data da cui decorre l’obbligo per l’invio della scheda suddetta è quella del relativo verbale di sospensione. L’utente, peraltro, una volta confermata la scheda nel sistema SIMOG, dovrà perfezionarla successivamente con l’inserimento della data della “ripresa”, negli stessi termini temporali previsti per la sospensione, e confermarla nuovamente.
E2. Nel caso la sospensione dei lavori abbia una durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale, quali sono i termini per l'invio dei dati al riguardo previsti?
Nel caso in cui ricorra la richiamata circostanza in merito ad una sospensione dei lavori già comunicata, il termine dei 60 gg. previsto per la relativa comunicazione di legge decorre dalla data di superamento del quarto del tempo contrattuale. L’utente, quindi, utilizzando il sistema SIMOG, dovrà richiamare la scheda in questione integrandone i contenuti e, quindi, riconfermarla.
E3. Come viene gestita la comunicazione dei “fatti specifici”, con particolare riferimento alle offerte dichiarate non congrue ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.P.R. n.554/99? Resta attivo il previgente sistema di trasmissione all'AVCP?
Le nuove schede informative relative agli appalti di lavori, servizi e forniture già prevedono l’acquisizione dei dati relativi ai cosiddetti “fatti specifici” (acquisiti in precedenza con apposita procedura) previsti dal quadro normativo vigente tuttora in fase di consolidamento, che non ricomprendono la richiamata fattispecie per la quale non è allo stato prevista l’acquisizione di alcun dato (la mancanza dell’obbligo di trasmissione delle relative informazioni all’Autorità consegue all’intervenuta abrogazione dell’art. 89, comma 3 del D.D.R. n. 554/99, da parte dell’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006). Per la trasmissione delle informazioni relative agli appalti pregressi è necessario ancora riferirsi ed utilizzare la procedura telematica disponibile sul sito dell’Autorità.
E4. Da quale data decorre l’obbligo di trasmissione della scheda relativa alla fattispecie di cui all’art. 129, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 554/99 (ipotesi di recesso)?
L’obbligo di trasmissione di tale scheda ricorre unicamente in presenza di istanza di recesso, nelle specifiche ipotesi di cui all’art. 129, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 554/99. La data dalla quale far decorrere i 60 giorni per la trasmissione dei dati all’Autorità è quella della presentazione dell’istanza di recesso da parte dell’impresa.

Tracciabilità dei flussi finanziari

(Aggiornamento al 20 gennaio 2011)

A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.
B -Quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.
C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.
 
A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.
A1. Qual è la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?
La normativa è principalmente contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell’articolo 6 della stessa legge n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell’articolo 6 del decreto legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.
A2. Quali provvedimenti ha emanato l’Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono contenute in due determinazioni di Avcp, la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, disponibili sul sito www.avcp.it
A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?
La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall’importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali (vedi faq successive).

A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:
• i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
• i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006); vedi faq A9;
• i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006; vedi faq A9;
• i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276); vedi faq A9;
• i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); vedi faq A9;
• gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi faq A9);
• gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006”;
• il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq A12);
• l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi faq A15);
• gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq A16);
• i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq A18);
• gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq A19);
• gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); vedi faq A22;
• le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto); vedi faq B15.
A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
Si, anche per questi appalti va richiesto il codice CIG, tenuto conto della ratio della normativa di tracciare sia i pagamenti effettuati dal committente in relazione ai contratti di appalto sia quelli effettuati dagli appaltatori ai soggetti facenti parte della filiera. E’ dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità, che rimane dovuto solo quando è uguale o supera i limiti annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l’anno 2011, vedere deliberazione Avcp del 3 novembre 2010).
A6. Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità?
I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’articolo 3 comma 1 della legge n. 136/2010: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.
A7. Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l’obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?
Sì, è necessario richiedere il codice CIG per appalti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010.
Il suddetto adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato tempestivamente ora per allora.
A8. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice dei contratti di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
Si; la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, compresi gli appalti di servizi indicati nell’allegato II B del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto (vedi determinazione n. 10/2010).
A9. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all’articolo 19 del Codice dei contratti pubblici?
Occorre distinguere tra le diverse fattispecie contrattuali previste dall’articolo 19, non tutte qualificabili come contratti di appalto.
In particolare, in relazione all’articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali non qualificabili come contratti d’appalto, quali ad esempio:
a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);
b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);
c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).
In relazione al comma 2 dell’articolo 19, sono altresì esclusi dalla tracciabilità, gli “appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato”. Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti.
A10. Quali contratti indicati dall’articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti pubblici sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
L’articolo 19 contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee non tutte qualificabili come contratti d’appalto. Gli obblighi di tracciabilità presuppongono, però, un contratto d’appalto. Applicando tale criterio, devono ritenersi soggetti alle disposizioni sulla tracciabilità i contratti pubblici di cui all’articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).
A11. Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti)?
Si (vedi determinazione n. 10/2010).
A12. E’ soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).
A13. Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l’obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
Si; l’obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).
A14. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?
Si, i cottimi fiduciari di cui all’articolo 125 del Codice dei contratti sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico.
A15. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti?
No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d’appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 10/2010).
A16. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l’obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 10/2010).
Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.
A17. E’ soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
Si, questa fattispecie è soggetta all’obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all’Autorità.
A18. Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
No; tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.
Pertanto, secondo la determinazione Avcp n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.
A19. Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?
Tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della “filiera delle imprese”.
Pertanto, secondo la determinazione Avcp n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.
A20. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese?
Si, anche i pagamenti effettuati in favore della mandataria e i pagamenti che quest’ultima  effettua verso le mandanti sono sottoposte alla tracciabilità (per le modalità, vedi faq 16 della parte seconda).
A21. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell’ambito dei consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lett. e del Codice dei contratti) e/o delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione (articolo 96 del DPR n. 554/1999; articolo 93 DPR 5 ottobre 2010, n. 270)?
Si; la determinazione Avcp n. 10/2010 ritiene che siano sottoposti agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 ciascuno dei componenti del consorzio e/o della società tra imprese.
A22. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione exarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
Gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo n. 2.7).
A23. Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?
Si; anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il codice CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
A24. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle fattispecie delle forniture, lavori o servizi complementari disciplinati, rispettivamente, dall’art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettere a1) e a2) del decreto legislativo n. 163/2006?
Si. Inoltre gli appalti complementari, attivati dopo l'entrata in vigore della legge, sono ascrivibili a nuovo contratto per cui è necessario richiedere un nuovo codice CIG.
A25. Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?
Si; il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.
A26. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d’urgenza?
Si. In questi casi il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.
A27. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?
Si. Il codice CIG va richiesto qualora il soggetto che abbia stipulato l’accordo quadro sia diverso da quello che pone in essere il contratto a valle derivato. In questo caso va richiesto un codice “CIG derivato”.
Diversamente, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l’accordo quadro (si veda la FAQ B17).
A28. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell’ambito del sistema  delle convenzioni Consip?
Si; ma la determina n. 8/2010, oltre all’obbligo di richiesta del codice CIG per la stipula della convenzione, precisa che le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini della tracciabilità.
A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
Si; il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 3.
A30. I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
Per i suddetti pagamenti non occorre indicare i codici CIG/CUP (vedi determinazione Avcp n. 8/2010, paragrafo 6.1). Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.
Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
A31. Quali soggetti rientrano nella nozione di “stazione appaltante”?
L’Avcp nella determinazione n. 8/2010 ha chiarito quali soggetti rientrano nella nozione di stazione appaltante, indicando come tali le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall’articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.
Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 dell’articolo 3 del predetto Codice, e sono: “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”
A32. Quali soggetti rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei)?
La determinazione n. 8 del 2010 stabilisce che rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei), i soggetti anche privati destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento indipendentemente dall’importo.
A33. Cosa si intende con l’espressione “filiera delle imprese” contenuta nel comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010?
L’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 187/2010 ha chiarito che l’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall’articolo 118 del
Codice dei contratti pubblici) nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione,anche non esclusiva,del contratto.
In particolare, l’Avcp precisa che la nozione di “impresa” deve essere riferita alla categoriagenerale di “operatore economico” pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica(es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti) né il tipo di attivitàsvolta.
A34.Cosa si intende con l’espressione “nuovo contratto”?
L’espressione nuovo contratto si intente riferita ai lavori o ai servizi complementari, ainuovi contratti originati dal fallimento dell’appaltatore, nonché a quelli aventi ad oggettovarianti in corso d’opera di valore superiore al quinto dell’importo complessivodell’appalto. 

B - Quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.
B1.Che cosa è il codice CIG?
Il codice CIG (codice identificativo di gara), richiesto a cura del responsabile delprocedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovveroall'acquisizione di servizi e forniture(vedere comunicato del Presidente dell’Avcp del7settembre 2010),è il codice che identifica ilsingolo affidamento(lotto)nell’ambito delprogetto.
B2.Che cosa è il codice CUP?
Il CUP (codice unico di progetto) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna unprogetto d'investimento pubblico,sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita.Corrisponde ad una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringaalfanumerica di 15 caratteri.
B3.Ai fini della tracciabilità,che funzione ha il codice CUP? Quandoe come varichiesto?
Come precisato dalla determinazione Avcp n. 10/2010, il codice CUP è necessario perassicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, inriferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro:
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp
Il sistema CUP è ingrado di rilasciare il codice anche per interventi relativi allagestionecorrente.
B4.Quando è obbligatorio richiedere il codice CUP?
La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall’importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un “Progetto di investimento pubblico” (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:
• la presenza di un decisore pubblico;
• la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
• la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
• la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo.
B5. L’obbligo di richiesta del codice CUP si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di minimo importo?
No; si veda la risposta precedente.
B6. Come si fa a richiedere il codice CIG?
Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto, il codice identificativo CIG.
B7. E' stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad es. il CIG deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purchè si tratti di un contratto pubblico.
Si veda in merito la determinazione n. 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.
B8. Nel caso di subappalti o subcontratti, con quali modalità viene effettuato l’adeguamento alla disciplina della tracciabilità finanziaria?
Nel caso di subappalti o subcontratti, l’adeguamento si pone in essere attraverso l’inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell’importo del contratto e dell’oggetto del lavoro.
B9. Sussiste l’obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).
Nel caso di conto già esistente è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 8/2010).
B10. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa?
Come chiarito dalle determinazioni Avcp nn. 8 e 10 del 2010, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, tali pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei a garantire la piena tracciabilità.
Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP. Resta fermo, invece, l’onere di conservare idonea documentazione probatoria.
B11. Il conto corrente dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
Il conto corrente può riguardare più appalti ovvero per un unico appalto si possono dedicare più conti correnti.
B12. Il bonifico deve indicare il codice CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di opere e prestazioni.
B13. Vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?
Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).
B14. E’ consentito l’uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
È ammesso l’utilizzo di assegni bancari e postali solo al ricorrere delle condizioni elencate all’articolo 3 comma 2 della legge n. 136: a) per i soggetti ivi previsti che non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).
B15. E’ consentito l’uso del contante per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il  fondo economale?
Deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l’utilizzo di contanti per le spese effettuate dai cassieri, nel rispetto della normativa vigente.
La determinazione Avcp n. 10/2010 precisa al riguardo che le spese ammissibili devono essere tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.
Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto.
B16. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione al raggruppamento temporaneo di imprese?
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.
Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un organizzazione o un’associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, Codice dei contratti).
Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
B17. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione agli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?
E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it(cfr. Comunicato del Presidente dell’Autorità del 7 settembre 2010), l’attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.
Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno, poi, dell’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.
Quanto detto vale solo nell’ipotesi in cui il sottoscrittore dell’accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono – e, cioè, il soggetto che stipula l’accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l’accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna (vedi determinazione n. 10/2010).
B18. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di  una gara divisa in più lotti?
In tal caso, il responsabile del procedimento deve provvedere ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest’ultimo, se ha attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l’elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.
Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l’operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG (vedi determinazione Avcp n. 10/2010).
B19. Come possono essere versati i corrispettivi corrisposti dagli utenti (es. TARSU) ed incassati dai concessionari di servizio pubblico?
Possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.
B20. Le spese giornaliere di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici?
Si. Queste spese si riferiscono esclusivamente alle spese quotidiane sostenute dall’appaltatore o dagli operatori economici relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136.
B21. Qual è il limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità?
In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, ad opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3).
Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.
B22. Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?
Si. Resta ferma l’applicazione di tali disposizioni, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all’Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello.
Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all’articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (vedi
determinazione n. 8/2010, paragrafo 3).
B23. E’ previsto un ulteriore obbligo informativo all’Avcp per le sanzioni previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria, o in caso di inefficacia del contratto per gravi violazioni?
Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp.
B24. Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136/2010?
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’articolo 6 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.  

C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.
C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
Sì, è necessario chiedere il codice CIG/CUP anche per i contratti (e i subcontratti da essi derivanti) stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.
Tale adempimento, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011).
C2. Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
Si. La normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione per i contratti stipulati dopo la data del 7 settembre 2010, ancorchè il contratto sia riferibile a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010, ovvero l’aggiudicazione sia stata decretata prima di questa data.
C3. Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d’appalto, con scadenza orginaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?
Si, anche in questo caso il codice CIG va acquisito, se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.

Acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)


D1. Come possono essere effettuate le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori?
Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.
D2.  La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?
Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009).  Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.
D3. Quali requisiti deve possedere il soggetto affidatario delle acquisizioni in economia?
L’affidatario delle acquisizioni in economia deve possedere gli stessi requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara (articolo 125 comma 12 del decreto legislativo n. 163/06).
D4. In quali ipotesi è previsto il ricorso ai lavori in economia?
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante nell’ambito delle seguenti categorie generali (articolo 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006):
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando ricorre un evento imprevedibile e non sia possibile realizzarle con gli ordinari sistemi di affidamento;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
D5. In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni  di beni e servizi in economia ?
Il ricorso alle acquisizioni in economia è previsto nei seguenti casi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
e) l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa inoltre in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
D6. Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia? 
La ragione concreta dell’istituto consiste nell’assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
D7. Nei lavori in economia per quali importi è prevista l’amministrazione diretta?
Nel caso di lavori in economia (articolo 125 comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006),  l’amministrazione diretta è prevista per importi non superiori ad euro 50.000.
D8. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è prevista l’amministrazione diretta?
Non è espressamente fissato un importo per l’amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture, a differenza del limite di 50.000 euro fissato per i lavori. 
D9. Nei lavori in economia per quali importi è previsto il cottimo fiduciario?
Nei lavori in economia il cottimo fiduciario è previsto per importi fino ad un massimo di   euro 200.000, iva esclusa (comma 8, articolo 125, del Decreto legislativo n. 163/2006).
D10. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è attualmente previsto il cottimo fiduciario?
Nei servizi e nelle forniture il cottimo fiduciario è ammesso per importi entro i limiti massimi delle soglie economiche indicate dal comma 9 dell’articolo 125:
fino a 125.000 euro, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lett. a);
fino a a 193.000  euro per le altre stazioni appaltanti di cui all’articolo 28 comma 1, lett. b) e cioè le stazioni appaltanti diverse dalle Autorità governative centrali.
D11. In che cosa consiste l’amministrazione diretta?
L’articolo 125, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento”.
Pertanto, la stazione appaltante, nel caso dell’amministrazione diretta, non ricorre ad un imprenditore esterno, ma provvede direttamente all’acquisizione, anche con mezzi e personale proprio.
In particolare, ai sensi dell’articolo 125 comma 3 del Decreto legislativo n. 163/2006, sono in amministrazione diretta, le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante.
D12. In cosa consiste il cottimo fiduciario?
L’articolo 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”.
Sulla base di tale procedura viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dall’amministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dell’attività contrattuale.
Il cottimo fiduciario è dunque una procedura negoziata  di acquisto  in economia di lavori beni o servizi di entità economica non elevata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e previa individuazione da parte della stazione appaltante dei lavori beni o servizi acquisibili in economia.
D13. Che differenza sussiste tra i lavori in economia e i lavori in economia contemplati all’interno di un contratto di appalto?
Sono due fattispecie del  tutto diverse. I lavori in economia di cui all’articolo 125 del Codice dei contratti costituiscono un sistema autonomo di affidamento sostanzialmente assimilabile alla procedura negoziata. I lavori in economia contemplati all’interno di un contratto di appalto, invece, non hanno una propria autonomia, ma riguardano una o più lavorazioni all’interno di un contratto di appalto. Tali lavorazioni sono previste dagli articoli 153, 161, 162 e 166 del D.P.R. n. 554/99 e dall’art. 5 comma 2 del capitolato generale di cui al DM n. 145/2000.
D14. Che differenza sussiste tra il cottimo fiduciario e il cottimo previsto dall’articolo 118, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006.
Sono due fattispecie del tutto diverse. La prima è un sistema autonomo di affidamento assimilabile alla procedura negoziata. Il cottimo contemplato nell’art. 118 comma 8 del Codice dei contratti, invece, trova ora una sua definizione nel nuovo regolamento recentemente approvato con D.P.R. n. 207/2010, che all’articolo 170 comma 6 stabilisce: “Il cottimo di cui all'articolo 118 del Codice consiste nell'affidamento della sola  lavorazione  relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore”.
D15. Che cosa deve indicare l’atto di cottimo per lavori? (articolo 144, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99; articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010)
L’atto di cottimo per lavori deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
g) le garanzie dell’esecutore.
D16. Che cosa deve indicare l’atto di cottimo per servizi e forniture? (articolo 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010)
Per servizi e forniture, l’atto di cottimo contiene le medesime indicazioni e prescrizioni previste per i lavori (vedi D13).
A partire dall’8 giugno 2011, la normativa (articolo 334 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) fa riferimento al contenuto della lettera di invito.
La lettera di invito dovrà indicare:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
D17. Quale forma riveste il contratto affidato mediante cottimo fiduciario negli appalti di lavori, servizi e forniture?
Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in uno scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi.
In generale, per la forma del contratto di cottimo si osserva la disposizione dell’articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
D18. Nel caso di cottimo fiduciario, a quali regole e criteri deve ispirarsi la procedura di affidamento?
La procedura di affidamento del cottimo è un procedura negoziata e come tale debbono rispettarsi i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o in seguito alla consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e disciplinati dall’articolo 125, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per l’acquisizione di servizi e forniture.
D19. Nel caso di cottimo fiduciario per l’acquisizione di lavori, quali forme di pubblicità devono essere osservate dalla stazione appaltante dopo l’affidamento?
Dopo l’affidamento la stazione appaltante provvede a:
1) comunicare l’avvenuto affidamento all’Osservatorio dell’Autorità;
2) pubblicare un avviso di post-informazione sul  profilo  del committente (a partire dall’8 giugno 2011, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010).
D20. Quali sono le forme di pubblicità e comunicazione da osservare per le procedure di acquisto in economia di servizi e forniture?
Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità normalmente previsti per gli affidamenti sotto soglia, fermo restando che l’attività amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della massima trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.
Nel caso di cottimo fiduciario, l’esito della procedura è soggetto ad avviso di post-informazione pubblicato sul profilo del committente (a partire dall’8 giugno 2011).
D21. Nel caso di acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza, in che modo tale circostanza deve essere attestata dalla stazione appaltante? (articoli 146 e seguenti del  D.P.R. n. 554/1999; articoli 175 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010)
L’acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza.
Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all’uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
D22. Se le circostanze di somma urgenza non consentano alcun ulteriore indugio, quali sono gli adempimenti da porre in essere? (articolo 176 del nuovo Regolamento)
Il RUP e/o il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, R.U.P., o dal tecnico che si reca per primo sul luogo, oppure incaricato dal R.U.P.
D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)
Il prezzo delle prestazioni richieste è definito consensualmente con l’affidatario.
In difetto di preventivo accordo, il R.U.P. ingiunge l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell’appaltatore di formulare riserva.
In questi casi, il RUP o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei Lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, insieme al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
D25. Che cosa accade  se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).
Occorre comunque procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori effettivamente realizzati.
D26. Nelle procedure in economia la stazione appaltante può stabilire regole procedurali più stringenti?
La stazione appaltante ha la possibilità di fissare regole procedurali più stringenti, a fronte di una disciplina normativa che lascia maggiori margini di discrezionalità, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti (Parere Avcp n. 94/2007).
D27. La stazione appaltante è obbligata a istituire gli elenchi di Operatori economici?
L’istituzione e gestione di elenchi, di cui agli articoli 123, comma 1, e 125, comma 8, del Decreto legislativo n. 163/2006, non è obbligatoria, bensì riconosciuta come opzione alla stazione appaltante al fine di agevolare l’operato della stessa. La stazione appaltante, infatti, in tal modo, può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti ed i conseguenti relativi oneri (Deliberazione Avcp n. 141/2007).
D28. La stazione appaltante può far gravare i costi per la tenuta degli elenchi agli stessi operatori economici?
Trattandosi di una facoltà riconosciuta dalla normativa alle stazioni appaltanti per semplificare la loro attività, è incongruo, nonché contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori economici i costi della istituzione e tenuta degli elenchi ufficiali (Deliberazione Avcp n. 141/2007).
D29. La stazione appaltante può riservare l’iscrizione agli elenchi di operatori economici alle imprese localizzate sul territorio?
Non è conforme ai principi di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006, la stesura di un regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che preveda quale requisito di iscrizione nell'elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi, quello di avere la sede operativa localizzata in una determinata area geografica (Deliberazione n. 43/2009).
D30. Gli Elenchi di operatori cui al comma 11 dell’articolo 125 del Codice dei contratti sono distinti dagli Elenchi ufficiali di cui all’articolo 45 del Codice stesso e qual è la differenza?
Gli Elenchi di operatori economici di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo n. 163/2006 vanno distinti dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti per la diversa finalità dell’affidamento in economia di servizi e forniture così come previsto dall’articolo 125 comma 11, del medesimo decreto n. 163/2006 (Comunicato del Presidente di Avcp del 15 settembre 2010).
D31. Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell’amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house?
Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell’amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house, trattandosi di “autoproduzioni” sottratte al mercato (Deliberazione Avcp n. 22/2008).
D32. In quali casi è possibile l’affidamento diretto del contratto?
L’affidamento diretto del contratto è possibile:
a) nel caso di lavori non eccedenti la spesa di 40.000 euro (articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006);
b) nel caso di servizi e forniture non eccedenti la spesa di 20.000 euro (articolo 125, comma 11,  del decreto legislativo n. 163/2006).
Tuttavia, anche entro tali importi, la stazione appaltante è tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, in modo da consentire ad eventuali potenziali concorrenti di partecipare ed esprimere una propria offerta (sul punto, ex multis, TAR Lecce, sezione II, n. 3043/2007).
D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?
Sì. Sussiste l’obbligo di motivare la scelta di affidare l’appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell’articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.  
D34. Per servizi o forniture di importo superiore a 20.000 euro è possibile l’affidamento diretto?
L’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 non consente l’affidamento diretto di servizi o forniture di importo superiore a 20.000 euro, ma prescrive – oltre tale soglia - la consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (Deliberazione Avcp n. 36/2009).
D35. Qual è il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture?
L’articolo 125, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento”.
Al responsabile del procedimento possono essere anticipati fondi da parte della stazione appaltante, attraverso mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale. (articolo 125 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006)
D36 I lavori in economia possono formare oggetto di previsione programmatica?
Si. I lavori in economia di importo superiore a 100.000 euro vanno inseriti nel programma dei lavori pubblici, mediante previsione, anche sommaria, e in particolare vanno indicati nel conto annuale dei lavori da farsi.
D37. I servizi e le forniture in economia possono essere oggetto di previsione programmatica?
Sì, i servizi e le forniture acquisibili in economia possono formare oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante l’inserimento nel programma annuale (articolo 271 del D.P.R. n. 207/2010).
D38. Nei lavori in economia quale soggetto dispone la spesa?
L’autorizzazione è disposta dal responsabile del procedimento, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel progetto.
Per lo stanziamento di fondi non previsti, invece, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribasso d’asta, ove ciò sia consentito.
In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
D39. In virtù della previsione contenuta nel comma 14 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza?
La stazione appaltante non è tenuta ad applicare pedissequamente la disciplina prevista dal Codice, ma quella speciale in tema di acquisizione in economia e quella espressamente fissata nella lettera di invito e negli altri atti di gara. Tuttavia, in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il costo della sicurezza sia adeguato, come chiarito in generale con parere Avcp n. 149/2009.
D40. E’ possibile l’affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici?
Tale affidamento non è conforme al disposto dell’articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, anche se avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (Deliberazione Avcp n. 1/2008).
D41. E’ possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione sotto i 20.000 euro?
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, è possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione sotto i 20.000 euro (Deliberazione Avcp n. 35/2009), previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia (Parere Avcp n. 106/2007) e a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal comma 10 dell’articolo 125 del Codice (Deliberazione Avcp n. 112/2006; si veda la determinazione Avcp n. 5/2010).
D42. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro?
L’affidamento di tali incarichi deve avvenire in base all’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, ossia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con invito di almeno cinque soggetti idonei, selezionati dall’eventuale elenco formato dall’amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso, ovvero attraverso adeguate indagini di mercato, il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e divieto di cumulo degli incarichi (Determinazione Avcp n. 1/2006, conf. Deliberazione n. 35/2009; si veda anche in generale la determinazione Avcp n. 5/2010).
D43. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro?
L’affidamento di tali incarichi deve avvenire secondo le disposizioni della parte II, titolo I e titolo II e parte III del Codice (articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006).
In generale, si veda la determinazione Avcp n. 5/2010.

“Decreto” o “determina” a contrarre di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)


D1. Che cosa si intende per determina o decreto a contrarre?
La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.
D2. Quali sono i riferimenti normativi a base della determina a contrarre?
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 stabilisce, al secondo comma, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti …”.
Per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192  del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale (la determina a contrarre era stata già disciplinata dalla legge n. 142/1990 dove si usava il termine di “deliberazione” a contrattare).
Inoltre la determina a contrarre deve essere richiamata nel bando di gara (l’articolo 55, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dispone che se ne “fa menzione”).
D3. Quale è la natura giuridica della determina a contrarre?
È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico.
D4. La determina a contrarre produce effetti verso terzi?
La determina a contrarre ha come unico destinatario l’organo rappresentativo, legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente.
D5. Quali differenze sussistono tra la determina a contrattare ed il bando di gara?
Mentre la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna, il bando di gara è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto.
                                                                                                                                                            
D6. Quale è l’oggetto (contenuti) della determina a contrarre?
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che con la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
In sostanza, con tale atto devono essere individuati la prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio di aggiudicazione.
D7. Quali sono gli elementi essenziali della determina a contrarre?
Dal combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
D8. Quali sono i criteri di selezione degli operatori economici?
Sono le procedure di gara disciplinate dal Codice dei contratti pubblici ed indicate principalmente dagli articoli 54 e seguenti: le procedure aperte, ristrette, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), le acquisizioni in economia (in particolare, il cottimo fiduciario), il dialogo competitivo, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, l’adesione alle convenzioni Consip e il mercato elettronico della PA (MEPA).
D9. Quali sono i criteri di selezione delle offerte?
Sono i criteri individuati e regolati dagli articoli 81 e seguenti del Codice dei contratti pubblici: i criteri di aggiudicazione sono, unicamente, il criterio del prezzo più basso oppure il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non vi sono altri criteri di scelta del contraente e questi non vanno confusi con le gare di appalto.
D10. Per i lavori pubblici il Codice dei contratti pubblici prescrive ulteriori obblighi di contenuto?
Sì, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, la determinazione a contrarre in materia di lavori pubblici deve inoltre stabilire o indicare:
a) se il contratto ha ad oggetto:
1) la sola esecuzione di lavori (articolo 53, comma 2);
2) oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo Amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2);
3) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2);
b) sulla base dell’esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura (articolo 53, comma 4, del Codice);
c) le ragioni del ricorso alla procedura negoziata o al dialogo competitivo, qualora si opti per tali modalità di scelta del contraente (articoli 55, comma 1 e articoli 57, comma 1, del Codice dei contratti).
D11. Quali sono le conseguenze della mancata adozione della determina a contrarre o i vizi di cui può essere affetta quest’ultima?
La mancata adozione della determina contrarre, in quanto atto amministrativo, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la renda annullabile, determinando un vizio dell’iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio derivato (secondo alcuni, di annullabilità, secondo altri, di nullità o di inesistenza). 
D12. Quali sono gli altri riferimenti normativi sulla determina a contrarre.
La determina a contrarre è un atto amministrativo e in quanto tale è assoggettata alla disciplina della legge generale sul procedimento n. 241/1990, più volte modificata od integrata. Lo stesso Codice dei contratti, all’articolo 2 comma 3, rinvia a tale legge n. 241, per tutto ciò che non trova disciplina all’interno del Codice stesso.
La legge n. 241 contiene, al Capo IV-bis (articoli 21 bis e seguenti), una puntuale disciplina sull’efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo (nullità, annullabilità, annullamento di ufficio), nonché sulla revoca (art. 21 quinquies della legge n. 241).

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)


D1. Cosa si intende per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)?
Per Documento unico di regolarità contributiva (DURC) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
D2. Chi rilascia il DURC? (articolo 2, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Il Documento unico di regolarità contributiva viene rilasciato da:
a) INPS;
b) INAIL;
c) le Casse Edili (nel settore edile);
d) gli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es: ENPALS o IPSEMA), previa convenzione con INPS e INAIL;
e) gli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi successivi all’emanazione del Decreto Ministeriale del 14.10.2007, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.
D3. Chi può richiedere il DURC? (articolo 3, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Il Documento unico di regolarità contributiva può essere richiesto da:
a) l’impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
b) le pubbliche amministrazioni appaltanti;
c) gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
d) le SOA.
D4. Come viene acquisito il DURC nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici? (articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010)
Le Stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge (anche per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori – SAL).
D5. La regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l’operatore economico è un soggetto pubblico? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2009)
La risposta è affermativa. Infatti, in virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva anche degli Enti pubblici appaltatori.
In questi casi, per acquisire d’ufficio il DURC, la stazione appaltante potrà rivolgersi all’INPDAP.
D6. Qual è il termine massimo per il rilascio del DURC? (Circolare INPS n. 51/2008)
Il termine è di 30 giorni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità (“Preavviso di accertamento negativo”).
D7. Quali sono le conseguenze nel caso di mancata pronuncia da parte degli Istituti previdenziali nel termine di 30 giorni fissato per il rilascio del DURC? (Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 2008)
Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso.
D8. Da quale momento decorre la validità del DURC?
La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (Parere di precontenzioso Avcp n. 31/2009).
D9. Che cosa deve contenere il DURC?
Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.
D10. Quali sono i requisiti necessari perché sia attestata la regolarità contributiva? (articolo 5 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
D11. Qual è la validità temporale del DURC nell’ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? (Determinazione Avcp n. 1/2010, conf. circolare del ministero del Lavoro 35/2010)
Nel settore degli appalti pubblici, il DURC ha validità trimestrale.
Nella determinazione n. 1/2010 (punto n. 11) l'Avcp ha effettuato nuove valutazioni sull'efficacia del Durc aderendo all'orientamento del Tar Puglia-Lecce (sezione III, sentenza 2304/2009) e modificando il proprio (parere 31/2009, nel quale riconosceva al Durc validità mensile) in un'ottica di semplificazione delle procedure di gara.
D12. Quali sono gli obblighi delle imprese estere che operano sul territorio nazionale relativamente al DURC? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 24/2007 e n. 6/2009)
Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale hanno l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e sono conseguentemente tenute al possesso del DURC, mentre per le imprese comunitarie l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
D13. In quali fasi della procedura di affidamento e di esecuzione di un contratto pubblico sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC? (Deliberazione Avcp n. 36/2008)
La regolarità contributiva è requisito generale per l’affidamento dei contratti pubblici.
L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste altresì in tutte le singole fasi procedimentali di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), collaudo e pagamento del saldo finale), a prescindere dalla tipologia di affidamento e importo del contratto.
L’obbligo riguarda anche le imprese subappaltatrici o fornitrici con posa in opera in ogni singola fase.
D14. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante procedura di cottimo fiduciario? (Circolare del ministero del Lavoro 35/2010; interpello del ministero del Lavoro n. 10/2009; parere Avvocatura dello Stato 12/7/2010 n. AL 15682/10)
L’obbligo di acquisizione del DURC riguarda anche i beni, i servizi e i lavori eseguiti in economia o di modesta entità.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha inoltre chiarito che anche in questo caso il documento avrà validità trimestrale con riferimento al contratto specifico.
Il Durc non deve essere acquisito nel caso di ricorso all’Amministrazione diretta, ovvero per lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto.
D15. Il DURC deve essere acquisito anche per attestare la regolarità contributiva dei lavoratori autonomi? (articolo 1, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 e sito www.inps.it)
Il DURC deve essere acquisito anche per i lavoratori autonomi.
Tuttavia, si deve trattare di lavoratori autonomi che versano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) operino con la presenza di dipendenti;
b) o in assenza di altra previdenza obbligatoria.
Si tratta, dunque, di lavoratori autonomi che devono essere iscritti ad INPS e INAIL.
D16. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche nel caso di acquisto di beni al dettaglio o di forniture e servizi non incardinato in procedure negoziali?
Non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali.
D17. Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti? (dal sito www.Inail.it)
Sì, a condizione che abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAL, che presso l'INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all'INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.
D18. Se ad un operatore economico vengono affidati, da parte della medesima stazione appaltante, più contratti di servizio, il DURC ha validità per tutti i contratti affidati oppure per ciascuno di essi?
La validità del DURC è circoscritta allo specifico contratto per il quale si richiede (Circolare INPS n. 7 del 5 febbraio 2008, conf. circolare del ministero del Lavoro n. 35/2010).
Ne consegue, pertanto, che la stazione appaltante debba acquisire un DURC per ciascun servizio affidato.
D19. La regolarità contributiva può essere verificata per il singolo cantiere in caso di un’impresa che opera in più subappalti? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 15/2009)
La deroga al principio secondo cui il Durc attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso opera solo in caso di  irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere.
In tal caso, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del DURC per il pagamento di un SAL può essere dichiarata comunque regolare:
- se in regola con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere;
- qualora non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale.
In tali casi il Ministero ritiene possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS finalizzata al rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con la quale l’impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL).
D20. Quali sono le conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva per l’impresa?
Le conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva sono:
a) esclusione dalla procedura di affidamento nell’ambito della quale è stata accertata l’irregolarità contributiva o revoca dell’aggiudicazione;
b) mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali;
c) mancata attestazione da parte delle SOA;
d) decadenza dai benefici normativi e contributivi.
D21. Nel caso in cui da indagini contributive emergano delle gravi violazioni, come devono comportarsi le stazioni appaltanti? (Determinazione Avcp n. 1/2010)
Per disporre l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per gravi violazioni in materia di contributi, definitivamente accertate da atti amministrativi o giurisdizionali (articolo 38, comma 1, lettera i, del decreto legislativo n. 163/2006), le stazioni appaltanti devono rimettersi a quanto certificato dagli enti previdenziali competenti senza possibilità di ulteriori indagini.
D22. Cosa accade se da un DURC irregolare non risulta l’importo dei mancati versamenti? (TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 836/2009)
Secondo la giurisprudenza, quando il DURC, per la sua incompletezza/mancata indicazione dell’importo degli insoluti, non consente di comprendere l’entità della violazione degli obblighi contributivi e, quindi, la dimensione della loro gravità, la stazione appaltante è tenuta a svolgere degli approfondimenti istruttori.
Se tale controllo mostra una violazione solo formale, il concorrente non viene escluso dalla gara.
D23. Cosa si intende per violazioni “gravi”, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006? (Parere Avcp n. 230/2008)
I parametri di valutazione sulla gravità dell’inadempimento sono stati individuati con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007.
In particolare, l’articolo 8 del Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due parametri:
a) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
b) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
I suddetti parametri devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in via cumulativa, secondo anche quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008.
D24. Sono previste cause ostative al rilascio del DURC? (articolo 9 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007)
Sì. L’articolo 9 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del medesimo Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.
D25. Quali sono le cause non ostative al rilascio del DURC? (articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007; Circolare INPS n. 7 del 5 febbraio 2008)
Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC la presenza di:
a) crediti dell'Istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b) crediti dell'Istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
c) aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e ai soli fini della partecipazione a gare di appalti.
d) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
e) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
D26. Cosa si intende per “pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo”, quale condizione affinché la sussistenza di crediti dell’Istituto previdenziale non osti al rilascio del DURC regolare?
E’ necessario che sia stato presentato ricorso, in sede giurisdizionale o amministrativa, sul quale si attende una decisione (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007). Non è sufficiente ai fini del rilascio del DURC regolare che l’operatore economico abbia manifestato, sia pure in modo serio e circostanziato, la volontà di proporre ricorso o di opporsi alla notifica di pagamento.
D27. Come va interpretato il decorso del termine per decidere il ricorso amministrativo? (Interpello Ministero del Lavoro 10849/2010)
Nel caso di ricorso in via amministrativa, il decorso dei termini previsti per la sua definizione è da considerare quale decisione implicita di rigetto del ricorso (silenzio-rigetto, articolo 6 del DPR n. 1199/1971).
In questo caso si versa in una delle situazioni che non consentono di certificare la regolarità contributiva, poiché è previsto che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso” (articolo 8, comma 2, lett. a, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007).
D28. In caso di distacco di lavoratori, il DURC deve essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, o anche dall’impresa distaccante estranea al contratto? (Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 106/2009)
In caso di distacco (articolo 30, Decreto Legislativo n. 276/2003), il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria, appaltatrice o subappaltatrice, è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione di quest'ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante).
Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.
D29. Per l’attività di trasporto/fornitura e consegna di materiali nel cantiere è necessario il possesso del DURC? (Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2007 e Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009)
Le attività di trasporto e di mera fornitura e consegna di materiali a piè d'opera, non accompagnata da messa in opera, nell'ambito del cantiere edile, non rientrano tra quelle attività per cui ricorre l'obbligo di certificare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore di inquadramento (Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009).
Le imprese che eseguono queste lavorazioni, pur presenti in cantiere, non possono considerarsi affidatarie, né esecutrici, se non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2007).
D30. Può essere rilasciato il DURC al debitore in solido in presenza di inadempienze indirette? (Interpello Ministero del Lavoro n. 3/2010; nota INPS n. 12091/2010)
Può essere attestata la regolarità contributiva dell’impresa in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti ma con una posizione debitoria nei confronti dell'Inps, derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto.
In tal caso, nelle annotazioni del certificato, l'INPS indicherà l’esistenza di un obbligo solidale con un'altra azienda, indicandone la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del DURC.
D31. In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per la sola mandataria o anche per le mandanti?
In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e non solo per l’impresa mandataria.
Infatti, sebbene quest'ultima abbia la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, ai sensi del comma 16 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato, non determina la nascita di un nuovo soggetto distinto dalle singole associate, ciascuna delle quali “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (articolo 37, comma 17, Decreto Legislativo n. 163/2006).
D32. Per quali soggetti deve essere verificata la regolarità contributiva nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile?
Nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile, all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare tutte le imprese riunite.
Al momento del pagamento degli stati di avanzamento (c.d. SAL), la stazione appaltante sarà tenuta a verificare la regolarità contributiva della sola società consortile, oltreché delle eventuali subappaltatrici, essendo quest’ultima l’impresa esecutrice ed autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto (Interpello n. 19/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
D33. Come deve comportarsi la stazione appaltante che nel corso dell’esecuzione accerti l’irregolarità contributiva dei soggetti esecutori del contratto pubblico?
Nel caso in cui dal DURC si rilevi un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (in caso di inadempienze del subappaltatore ciò si spiega per il vincolo di solidarietà cui è soggetto l’appaltatore).
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stessa Stazione appaltante direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
D34. Cosa si intende per “periodo di validità” e per “periodo di copertura” del DURC? ( circolare del ministero del Lavoro 35/2010)
Il periodo di validità costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC. Con Determinazione Avcp n. 1/2010  l’Autorità ha precisato che negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale e decorre dalla data di rilascio, e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Oltre tale termine, non vi è più alcuna possibilità di considerare il documento valido (parere di precontenzioso Avcp n. 193/2010). Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (si veda anche la circolare dell’INAIL n. 5/2008).
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 febbraio 2009 n. 1141, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l’arco temporale che costituisce l’oggetto effettivo della certificazione.
Infatti, anche se il DURC ha validità trimestrale, attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.
D35. Le irregolarità in tema di salute e sicurezza possono bloccare l’attività dell’intera impresa (Circolare 5/2008 del Ministero del Lavoro)?
Tali irregolarità escludono dai benefici normativi e contributivi, ma non bloccano l’attività di impresa (comunque in regola con gli obblighi contributivi).
Tale sanzione, però, non può essere estesa al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma unicamente a quello richiesto al solo fine della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.
D36. E’ obbligatoria la richiesta per via telematica ? (Faq dello Sportello Unico Previdenziale)
La richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti, detta richiesta non è obbligatoria, ma consigliata.
D37. Quali sono i vantaggi della richiesta telematica? (Faq dello Sportello Unico Previdenziale)
La richiesta telematica elimina i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell'operatore di sportello e permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo. Pertanto, l’acquisizione telematica può essere eseguita dagli Enti interessati con maggior celerità e consente il rilascio del DURC in termini inferiori ai trenta giorni. Per tali motivi se ne consiglia l'utilizzo.

Verifica di congruità delle offerte

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)


D1. Che cosa si intende per offerta anomala?
Per offerta anomala si intende un’offerta anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un adeguato profitto. A tal fine, l’ordinamento ha fissato una regola convenzionale per stabilire quando una offerta è anormalmente bassa.
D2. Quali soggetti sono deputati ad operare la valutazione dell’anomalia dell’offerta e di quali poteri si avvalgono?
Sulla valutazione dell’anomalia dell’offerta, spetta alla stazione appaltante svolgere il giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta (si veda il parere di Avcp n. 56/2009).
Gli apprezzamenti dell’Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e, in particolare, della commissione di gara (si veda il parere Avcp n. 213/2008), salvo che nell’esercizio di tale potestà non emergano vizi evidenti di ricostruzione dell’iter logico-argomentativo.
D3. In che modo si calcola la soglia dell’anomalia?
Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006).
D4. In che modo si procede all’individuazione della soglia di anomalia quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso?
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la determinazione della soglia di anomalia avviene attraverso un meccanismo articolato in quattro momenti essenziali:
a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine;
b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso, nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
e) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia".
Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla percentuale che risulta dal meccanismo descritto sono da ritenere anormalmente basse. Si veda la determinazione Avcp n. 4/1999 e n. 6/2009, nonchè la deliberazione n. 29/2010.
D5. In che modo opera il cosiddetto taglio delle ali nel caso di offerte con identico ribasso?
Nel caso in cui vi siano più offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso è prevista l’esclusione del dieci per cento arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore e minore ribasso.
D6. Può la soglia di anomalia essere arrotondata o troncata?
L’arrotondamento, al pari del troncamento, in quanto deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica, deve ritenersi consentito solo se espressamente previsto dalle norme speciali della gara e, in quanto eccezione, non può essere oggetto di estensione analogica.
D7. In che modo si deve calcolare la soglia di anomalia in procedure in cui vi siano offerte economiche caratterizzate da un numero di decimali diversi, senza che il bando contenga alcuna prescrizione al riguardo?
La questione è stata trattata dall’Autorità con deliberazione n. 114/2002, dove è stato confermato che in tali casi “non sembra possano essere posti limiti alle offerte presentate dai concorrenti”.
Secondo questa impostazione, pertanto, in assenza di apposita previsione della lex specialis, sia il calcolo della media che quello della soglia di anomalia deve essere determinato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, non potendo la Stazione appaltante procedere ad alcun arrotondamento.
D8. In che modo si procede all’individuazione della soglia di anomalia quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa?
Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. Pertanto, è anomala l’offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all’offerta economica in virtù di un ribasso consistente.
D9. L’offerta che rechi l’indicazione del costo orario lavorativo inferiore ai minimi tabellari è automaticamente esclusa?
Trattandosi di valori “medi”, il solo scostamento dell’offerta da tali valori non è di per sé sintomatico di un’anomalia dell’offerta, ed il concorrente è ammesso a giustificare  le voci di costi inferiori ai valori “medi”.
D10. In quale momento della gara si colloca il procedimento di verifica dell’anomalia?
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta si configura come un sub-procedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente. Più precisamente, il procedimento di verifica dell’anomalia si colloca dopo la fase di verifica di tutti i requisiti generali e speciali e dopo l’apertura delle buste, prima dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
D11. L’individuazione delle offerte anormalmente basse è impugnabile ex se?
L’avvio della verifica delle offerte anomale non concretizza di per sé un provvedimento lesivo dell’interesse legittimo del partecipante alla gara.
È, piuttosto, il provvedimento di esclusione della gara adottato dall’amministrazione per non aver l’impresa fornito le giustificazioni richieste, oppure per non aver l’impresa stessa comunque fornito la prova della congruità della propria offerta, a rendere azionabile la tutela giurisdizionale.
D12. E’ necessario che le offerte siano corredate sin dalla loro presentazione da giustificazioni?
A carico dei concorrenti il decreto legislativo n. 163/2006 non contempla alcun onere di allegare le giustificazioni preventive  già in sede di offerta. Tuttavia una tale evenienza potrebbe essere prevista, a fini acceleratori e di semplificazione, dal bando di gara o dalla lettera di invito, con adeguata motivazione.
D13. Nel procedimento di verifica dell’anomalia, quale rilevanza hanno le specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica?
La verifica di anomalia mira ad accertare se l’offerta sia nel suo complesso attendibile o meno, e dunque se questa dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto, non hanno specifica rilevanza le singole inesattezze dell’offerta economica.
D14. Si procede alla verifica dell’anomalia solo per le offerte che superano la soglia di anomalia?
In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006).
D15. Nell’ipotesi di due o più offerte di identico ribasso collocate al limite delle ali, si escludono entrambe?
Vengono calcolate come un’unica offerta e quindi si escludono entrambe o più offerte anche superando il 10% delle offerte. 
D17. Come deve essere motivato il provvedimento di esclusione dell’offerta ritenuta anomala?
L’obbligo di motivazione va inteso senza inutili formalismi, in quanto il requisito sostanziale della motivazione è costituito dalla possibilità che essa renda immediatamente rilevabili e comprensibili le ragioni sottese all’operato dell’amministrazione appaltante.
D18. L’esclusione per anomalia dell’offerta sulla base delle sole giustificazioni presentate dall’operatore economico in assenza di contraddittorio è conforme alla normativa?
L’Autorità ha ritenuto non conforme alla normativa l’esclusione dell’operatore economico per anomalia dell’offerta in base alle sole giustificazioni presentate senza il rispetto del contraddittorio (si veda il parere Avcp n. 30/2007), e in assenza dell’audizione finale del concorrente.
D19. Il provvedimento con il quale l’amministrazione reputa seria l’offerta deve essere motivato?
Sì, come ogni atto dell’amministrazione. Tuttavia, è sufficiente una motivazione sintetica o addirittura per relationem, potendo quest’ultima avere ad oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche atti di privati, qualora si tratti, come nel caso delle giustificazioni offerte dai soggetti concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la relatio.
D20. In quali casi è possibile prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale?
L’esclusione automatica è possibile, se prevista nel bando, per gli appalti di lavori di importo inferiore o pari a un milione di euro e per gli appalti di servizi e forniture, di importo inferiore o pari ad euro 100.000.
Tuttavia, l’esclusione automatica non è possibile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Sotto le soglie prima indicate, rispettivamente, per lavori e per servizi e forniture, l’amministrazione non è comunque obbligata ad aggiudicare con l’esclusione automatica, potendo optare per l’aggiudicazione al massimo ribasso con valutazione della congruità.  
D21. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di valutare sempre che il valore economico offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro?
La ratio del comma 3-bis dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 è quella di garantire maggiormente il rispetto, da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, della normativa a tutela dei lavoratori, sia con riferimento alla retribuzione, sia alla sicurezza.
Da ciò deriva che è obbligo delle stazioni appaltanti valutare sempre che il valore economico offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, e delle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori mercelogici e delle differenti aree territoriali (cfr. parere Avcp n. 105/2009).
Pertanto, in sede di verifica di anomalia, la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta rispetto al costo del lavoro non è eventuale ma è sempre obbligatoria.
D22. Ai fini della verifica di congruità dell’offerta, in che modo deve essere valutato il costo del lavoro nel caso in cui gli operatori economici, in linea con il principio di libertà sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione, non applichino alcun contratto collettivo ai propri dipendenti?
In mancanza di applicazione del contratto collettivo, l’articolo 87, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente statuisce che il costo del lavoro deve essere determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
D23. Nel totale delle ore lavorate e offerte vanno considerate  anche le ore che sono state scomputate dalla società per malattia, infortunio, maternità e che determinano un conseguente aumento del costo del lavoro?
Non possono essere derogate nell’offerta le ore destinate alle ferie, festività, assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione, che sono componenti del costo del lavoro e, conseguentemente, incidono sull’offerta presentata, rappresentandone una parte essenziale (Parere Avcp n. 121/2008).
D24        Gli operatori economici possono giustificare un ribasso anomalo richiamando la legge n. 407 del 1990, che consente di fruire dell’esonero dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con l’assunzione di lavoratori disoccupati? (Parere di precontenzioso Avcp n. 56/2009).
Si, ma solo qualora non sussista l'obbligo di riassorbimento del personale precedentemente impiegato.
Infatti, in tal caso non emergono apparenti ostacoli normativi all’assunzione di lavoratori disoccupati da parte dell’aggiudicataria e, quindi, alla possibilità per la stessa di giustificare il ribasso anomalo appellandosi alla legge 407/1990, che propriamente consente di fruire dell’esonero dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con l’assunzione di lavoratori disoccupati.
D25        Le giustificazioni richieste all’offerente sulla base dell’articolo 87, comma 2, lett. g) del decreto legislativo n. 163/2006 relative alla congruità del costo del lavoro in un appalto di servizi di pulizia.
Comportano una determinazione del monte ore lavorativo rapportato alle superfici da pulire, alla frequenza degli interventi richiesti ed alla loro tipologia.
Tuttavia, la mancanza di un parametro Mq/h individuato normativamente, non può certo esimere l’amministrazione dall’effettuare ugualmente detta valutazione e pertanto la SA è tenuta ad effettuare, come nel caso di specie, una adeguata indagine presso organi tecnici statali, ovvero associazioni di categoria (Cfr. deliberazione Avcp n. 156/2007).

Istruttoria per i pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara (Precontenzioso)

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)


D1. Qual è l’oggetto del servizio, in che cosa consiste?
Su iniziativa della Stazione Appaltante e/o di una o più delle altre parti, congiuntamente o disgiuntamente, all’Autorità si chiede di esprimere un parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento della gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione (articolo 6, comma 7, lett. n del decreto legislativo n. 163/2006).
D2. L’istituto del Precontenzioso è ancora pienamente operante?
Si. Il decreto legislativo n. 53/2010 (di recepimento della direttiva ricorsi n. 66/2007) e il decreto legislativo n. 104/2010 (di approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010) non hanno abrogato, neppure implicitamente, tale istituto che continua a svolgere le sue funzioni di deflazione del carico giudiziale del giudice amministrativo.
D3. Dove si possono trovare informazioni e indicazioni sul servizio?
Le informazioni necessarie sono contenute nel “Nuovo regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lett. n del decreto legislativo n. 163/2006”
D4. Come accedere al servizio?
La stazione appaltante e le parti possono accedere al servizio unicamente tramite presentazione di un’istanza di parere, utilizzando l’apposito format presente in formato PDF in coda al regolamento. L’istanza può essere trasmessa tramite fax, con raccomandata del servizio postale o per posta elettronica certificata.
D5. Con quali modalità si può presentare la domanda per accedere al servizio?
L’istanza di parere deve essere presentata solo utilizzando l’apposito modulo
D6. Quali soggetti sono legittimati a presentare la richiesta di parere?
Sono legittimati a presentare la richiesta di parere le stazioni appaltanti, gli operatori economici e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Tali richieste devono provenire dai soggetti legittimati ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente.
Possono presentare istanza di parere anche le associazioni di categoria, purchè titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale.
D7. Quali istanze sono sottoposte ad apposita istruttoria da parte dell’ufficio del precontenzioso di Avcp?
L’ufficio del precontenzioso sottopone ad istruttoria solamente le richieste di parere aventi come oggetto le questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e sino all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Pertanto, sono considerate inammissibili le richieste presentate su questioni riguardanti la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva (ad esempio, non è ammissibile un’istanza relativa alla fase immediatamente precedente alla stipula del contratto o afferente l’esecuzione o il collaudo o la verifica di conformità delle prestazioni). Sono altresì considerate inammissibili le istanze che, ancorché relative a questioni riguardanti le fasi della gara precedenti al provvedimento di aggiudicazione definitiva, siano pervenute ad Avcp dopo l’adozione del suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva e, perciò, quando la procedura di gara è da ritenere conclusa.
D8. Quali sono le informazioni da allegare all’istanza di parere?
L’istanza di parere deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, le informazioni previste dall’articolo 4, comma 2, del regolamento, e cioè: l’intestazione riportante la dicitura “istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006”; indicazione del/i soggetto/i richiedente/i; eventuale/i soggetto/i controinteressato/i; la data dell’aggiudicazione provvisoria (qualora intervenuta); l’indicazione dell’eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di ricorso innanzi all'autorità giudiziaria; oggetto della gara ed importo a base d’asta; compiuta descrizione della fattispecie oggetto della controversia; l’eventuale richiesta di audizione.
D9.  Quali sono i documenti da allegare all’istanza di parere?
All’istanza di parere debbono essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento, e cioè: il bando di gara; il disciplinare di gara; il capitolato tecnico o speciale; la lista delle categorie delle lavorazioni (per l’appalto di lavori pubblici); l’eventuale provvedimento di esclusione dalla gara; la corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e l’operatore economico.
Nel caso di esclusione dalla gara, si deve allegare la copia dell’eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico di Avcp; occorre infine allegare una memoria contenente la definizione della questione sottoposta all’attenzione di Avcp, con la rappresentazione delle posizioni delle parti interessate.
D10. Nell’istanza di parere debbono essere segnalati eventuali controinteressati?
Si. È necessario, a di pena inammissibilità, l’indicazione del nominativo, numero di fax, indirizzo e recapito telefonico di eventuali controinteressati (ad esempio l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio, del secondo classificato, ecc.), nonché tutte le indicazioni riguardanti la stazione appaltante.
D11. Si può inoltrare l’istanza di parere congiuntamente ad altri soggetti?
Si. È possibile presentare l’istanza di parere in modo congiunto con altri soggetti che hanno titolo a rivolgersi al servizio.
D12. Nel caso in cui viene inoltrata una istanza di parere, al controinteressato viene data comunicazione?
Sì. Nel caso di presentazione dell’istanza di parere, viene data comunicazione all’eventuale aggiudicatario provvisorio e a tutti i controinteressati citati nell’istanza di parere.
D13. Qual è la finalità della comunicazione di avvio del procedimento?
E’ il primo atto del procedimento che contiene la comunicazione di avvio dello stesso e il nominativo del relativo responsabile.
Contiene, altresì, l’indicazione della data dell’eventuale audizione di cui all’articolo 6 del regolamento, oltre che le eventuali ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell’istanza, e la fissazione di un termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle ulteriori informazioni e deduzioni.
D14. Quali sono i tempi e le modalità dell’audizione?
L’audizione ha luogo entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento istruttorio, presso l’Ufficio del precontenzioso, con la presenza del responsabile del procedimento (in qualità di relatore).
               
D15. Quali sono i tempi per ottenere un parere?
Secondo l’articolo 5 del regolamento, l’istruttoria è avviata dal competente ufficio di Avcp entro 5 giorni dall’istanza di parere. Tuttavia la grande quantità di richieste di parere pervenute all’ufficio del precontenzioso non sempre consente il rispetto di tale termine (peraltro meramente ordinatorio) e l’emanazione del parere in tempi brevi. Potrebbero essere necessari alcuni mesi.
D16. Qual è il valore giuridico del parere di Avcp?
Il parere è reso con apposita deliberazione del Consiglio di Avcp, dopo l’apposita istruttoria. Il parere non è vincolante, per espressa previsione normativa. Per la posizione di terzietà di Avcp, il parere agisce sul piano dell’autorevolezza (moral suasion). Infatti, un’alta percentuale di stazioni appaltanti si adeguano ad esso ed in sede di eventuale ricorso al giudice amministrativo quasi sempre viene confermata la posizione assunta da Avcp.
D17.  Quando non si partecipa alla gara, è possibile utilizzare il Precontenzioso?
No. Possono accedere al servizio solo i soggetti che hanno partecipato alla gara.
D18. E’ possibile utilizzare lo strumento del Precontenzioso dopo aver presentato ricorso al giudice amministrativo?
No. L’articolo 3 del regolamento esclude tassativamente la possibilità di avviare una procedura di precontenzioso nel caso in cui si faccia ricorso al giudice amministrativo.
D19. Quali sono le conseguenze nel caso in cui nel corso dell’istruttoria di Avcp viene presentato ricorso innanzi al giudice amministrativo?
In tal caso il procedimento viene dichiarato non procedibile da parte di Avcp.
D20. Quali sono le conseguenze nel caso in cui altri operatori che hanno partecipato alla stessa gara si rivolgono al giudice amministrativo per la medesima questione?
Se l’Ufficio di Avcp ha notizia che altri operatori si sono rivolti al giudice amministrativo relativamente a questioni insorte durante la stessa gara, l’istruttoria non sarà avviata, dato che il giudice amministrativo potrebbe annullare la procedura vanificando l’intervento dell’AVCP.
D21. Nella fase successiva all’aggiudicazione definitiva, a quale ufficio di Avcp i soggetti interessati si possono rivolgere?
Se si tratta di una questione giuridica di ordine generale, la richiesta va inoltrata all’Ufficio Affari Giuridici secondo il relativo regolamento sui quesiti giuridici. Se si tratta di problematiche tecniche o che richiedono un intervento di vigilanza o ispettivo, la richiesta di intervento va inoltrata alla Direzione Generale Vigilanza Lavori (VILA) oppure alla Direzione Generale Vigilanza su Servizi e Forniture (VISF). Tali regolamenti sono pubblicati sul sito di Avcp e ad essi sono allegati appositi modelli da compilare necessariamente per inoltrare le richieste di parere o di intervento.
D22. L’art. 243 bis del Codice dei Contratti (introdotto con il decreto legislativo n. 53/2010) disciplina il nuovo istituto denominato informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale. Di che si tratta?
Tale istituto prevede che l’operatore economico intenzionato a presentare ricorso giurisdizionale inoltri alla stazione appaltante una comunicazione contenente in sintesi i motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio e che la stazione appaltante, nel termine di 15 giorni, adotti, se lo ritiene opportuno, provvedimenti in sede di autotutela. L’omessa informativa non impedisce la presentazione del ricorso, nel senso che il ricorso può essere notificato ugualmente e tuttavia il Giudice amministrativo, nel caso in cui il ricorso non sia stato preceduto dalla previa informativa, tiene conto di tale omissione in sede di liquidazione delle spese ovvero ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.
D23. È possibile utilizzare l’istituto del precontenzioso da parte della Stazione appaltante dopo la notifica dell’informativa di proporre ricorso?
Si. Nulla osta al fatto che la stazione appaltante possa utilizzare lo strumento del precontenzioso per farsi coadiuvare in sede di autotutela. Anche l’operatore economico che abbia notificato la previa informativa alla Stazione appaltante può formulare una richiesta di parere ad Avcp, dato che la notifica dell’informativa di cui all’articolo 243 bis del Codice dei Contratti non preclude la possibilità di ricorrere all’istituto del precontenzioso.
D24. Dove si possono trovare i pareri di precontenzioso resi da Avcp a partire dal 2007?
I pareri di precontenzioso sono disponibili,  suddivisi per anno,  sul sito dell’Avcp

Istruttoria dei quesiti giuridici

(Aggiornato al 26 gennaio 2011)


D1. Tra i compiti dell’Autorità rientra anche quello di rendere pareri giuridici su casi concreti?
La normativa prevede espressamente, tra le attività di Avcp, il compito di rendere pareri non vincolanti in ossequio all’articolo 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo n. 163/2006 di approvazione del Codice dei contratti pubblici.
Al di fuori di tale attività, la normativa non prevede una assistenza giuridica di Avcp relativamente a casi concreti (cfr. comunicato del Presidente del 10 ottobre 2006)
Tuttavia il Consiglio di Avcp con recente Regolamento pubblicato nella G.U. n. 113 del 17 maggio 2010, ha disciplinato la procedura per l’adozione di pareri giuridici facoltativi, resi al di fuori dei casi di cui al citato articolo 6, comma 7, lett. n).
D2. Quali sono i soggetti giuridici legittimati a presentare richiesta di parere?
Sono legittimati a presentare istanza di parere (articolo 2, comma 1 del regolamento):
a) le stazioni appaltanti;
b) gli operatori economici;
c) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
D3. Qual è, in particolare, la persona fisica legittimata a presentare la richiesta di parere?
Sono legittimati a presentare istanza ad Avcp gli organi di vertice o i soggetti comunque dotati di rappresentanza esterna dei soggetti giuridici richiedenti (articolo 2, comma 1).
In  attuazione della norma sopra citata, sono ritenute ammissibili le richieste  di parere presentate dai soggetti indicati di seguito (Comunicato del Presidente avcp del 20/7/2010):
a) per i Ministeri, il Ministro, il Segretario Generale e il Direttore Generale;
b) per gli Enti Territoriali, rispettivamente, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Giunta Provinciale e gli Assessori, il Sindaco e gli Assessori, il Segretario Provinciale, il Segretario Comunale, il Segretario Generale e il Direttore Generale;
c) per le Università e gli altri istituti il Rettore, il Preside e il Direttore Amministrativo;
d) per le Autorità indipendenti e le Agenzie, il Presidente e il Segretario Generale;
e) per i Soggetti Privati, il Presidente e l’Amministratore Delegato.
D4. Come devono essere presentate le richieste di parere?
Le richieste di parere vengono presentate attraverso la compilazione del modulo allegato al Regolamento per l’istruttoria dei quesiti giuridici, reperibile sul sito internet dell’Autorità, da inoltrare - unitamente a tutti gli atti utili all’inquadramento della questione - al Segretariato Generale - Ufficio Affari Giuridici (UAG) (articolo 2, comma 2).
D5. Cosa deve contenere la richiesta di parere?
La richiesta di parere deve contenere:
a) anagrafica del richiedente e relativi recapiti;
b)  riferimenti normativi su cui verte la questione interpretativa;
c) indicazione di eventuali precedenti decisioni dell’Autorità, correlate all’oggetto della richiesta;
d) elaborazione del quesito, preferibilmente articolato in punti, in modo da evidenziare ogni singola questione sottoposta al vaglio dell’Autorità;
e) eventuali soggetti cointeressati alla risoluzione della questione.
D6. In base a quali criteri l’UAG valuta l’opportunità di proporre al Presidente, tramite il Segretario Generale, l’avvio dell’istruttoria relativa alla questione sottoposta?
Le richieste di parere vengono valutate sulla base dei seguenti criteri ponderali (articolo 3):
a) significatività sociale della fattispecie relativa al quesito;
b) importanza economica della fattispecie;
c) carattere di novità della questione di diritto e suscettibilità della stessa di applicazione a casi analoghi;
d) urgenza motivata e specifica della risoluzione della questione prospettata.
D7. In caso di accoglimento della proposta di apertura dell’istruttoria da parte del Presidente dell’Autorità, secondo quale ordine di priorità l’UAG sottopone al Consiglio lo schema di parere predisposto?
L’UAG sottopone al Consiglio lo schema di parere predisposto in base alle richieste che, nell’ordine di importanza, provengono dai seguenti soggetti (articolo 4, comma 2):
a) associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza nazionale;
b) associazioni di stazioni appaltanti, ordini professionali o associazioni di categoria di operatori economici, di rilevanza locale, tenuto conto della loro rappresentatività;
c) singole stazioni appaltanti;
d) singoli operatori economici.
D8. Quando viene comunicata al soggetto richiedente l’apertura dell’istruttoria?
Al soggetto richiedente viene data comunicazione dell’apertura dell’istruttoria entro 10 giorni dall’approvazione della proposta (articolo 5, comma 1).
Tale comunicazione contiene altresì (articolo 5, comma 1) i seguenti dati:
a) il nominativo del responsabile del procedimento dell’istruttoria;
b) il termine entro il quale verrà reso il parere;
c) l’eventuale documentazione integrativa ritenuta utile ai fini dell’istruttoria.
D9. Entro quanti giorni dovrà essere reso il parere richiesto?
Entro un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione di apertura dell’istruttoria.
D10 Quali sono le conseguenze nel caso in cui l’UAG non propone l’apertura dell’istruttoria per l’assenza delle condizioni di rilevanza di cui all’articolo 3 del Regolamento?
La questione viene archiviata dall’UAG, che ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta (articolo 5, comma 2).
Le richieste archiviate vengono raggruppate per argomento e trasmesse all’Ufficio della Regolazione di Avcp, al fine dell’eventuale adozione di atti a carattere generale (articolo 5, comma 3).
Insieme alla comunicazione di archiviazione, l’UAG indica all’utente i precedenti di Avcp applicabili alla fattispecie oggetto dell’istanza oppure, nel caso di mancanza di precedenti specifici di Avcp, vengono indicati altri atti applicabili in analogia al caso concreto.
D11. Quale forma devono rivestire le comunicazioni fra l’Autorità e i soggetti interessati?
Le comunicazioni vengono effettuate attraverso fax, lettera raccomandata o per posta elettronica certificata (PEC) ai sensi della normativa vigente (articolo 6 del regolamento).