giovedì 18 marzo 2010

ATI e quote “qualificate”: obbligatorie anche negli appalti di servizi

Anche negli appalti di servizi va rispettato il principio di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di qualificazione e di esecuzione del servizio in caso di raggruppamento di imprese.
Questo è quanto si evince dalla pronuncia del T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 467 del 29 gennaio 2010, emessa a seguito dell’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva proposta da una concorrente giunta seconda in graduatoria,
in una appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione.
Preliminarmente, la ricorrente denunciava il mancato possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis in capo all’ATI aggiudicataria.
Infatti, trattandosi di un servizio, il disciplinare di gara imponeva alle imprese partecipanti il possesso di un determinato fatturato globale riferito ad un arco temporale triennale precedente all’indizione della gara.
Le due imprese aggiudicatarie, associate in ATI verticale l’una in qualità di mandataria e l’altra in qualità di mandante, avrebbero dovuto pertanto dimostrare il “proprio” fatturato globale relativo al triennio di riferimento, ciascuna in maniera
proporzionale alla quota percentuale di partecipazione dichiarata in fase di partecipazione alla gara.
Di fatto, invece, in sede di verifica dei requisiti, si riscontrava che
l’aggiudicataria – rectius la mandante - non possedeva i requisiti di capacità economica richiesti, non essendo corrispondenti alla “quota” dichiarata in fase di presentazione delle offerte. Da qui il primo gravame di impugnazione, ritenuto fondato dal Tar adito.
Sotto altro profilo, l’impresa ricorrente sollevava un’ulteriore eccezione, in ordine ai requisiti di ordine tecnico e “qualitativo”; infatti, l’ATI aggiudicataria non aveva provato neanche la sussistenza della corrispondenza tra le quote di
partecipazione al raggruppamento, dichiarate in fase di presentazione delle offerte, e le rispettive quote di qualificazione necessaria per l’esecuzione del servizio stesso.
Com’è noto, l’art. 37, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 impone di fatto, negli appalti di soli lavori, che in caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’art. 40 del medesimo Codice devono essere posseduti dalla
mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo, mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo.
Orbene, il Tar di Torino, prendendo le distanze da precedenti orientamenti giurisprudenziali di tipo restrittivo, sosteneva che il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle
attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici dovesse trovare cittadinanza anche nel settore di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico-economica delle imprese aggiudicatarie dei
servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali, discendendone che solo ove la singola impresa costituente il raggruppamento sia dotata della capacità adeguata alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento, la medesima può adeguatamente adempiere alla prestazione di
servizio scaturente dall’aggiudicazione del contratto di appalto.
Conseguentemente, seguendo l’iter logico-giudirico dei giudici piemontesi, se un’impresa che partecipa in una determinata quota ad un’ ATI non possiede poi la qualificazione richiesta dalla legge speciale nella stessa misura, non può garantire l’amministrazione di adempiere correttamente alla sua obbligazione contrattuale,
generando un’aporia e uno scollamento tra il quantum di partecipazione al raggruppamento e la misura della partecipazione dell’impresa all’esecuzione del contratto di appalto di servizi.
Pertanto, non essendo di ostacolo il dato meramente formale e non escludente riveniente dalle disposizioni di cui al citato art. 37, comma 6, Codice dei Contratti, deve conclusivamente desumersi la cogenza e la vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati alla P.A. anche nel
settore dei servizi.