martedì 6 ottobre 2009

Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza

La redazione del DUVRI
Come si ricava dalle prime indicazioni operative delle Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, si riportano i seguenti passi elaborati da studiosi della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Fermo restando gli obblighi di cui all’art. 7 del D.Lgs.626/94, nello specifico il comma 3, così come modificato dall’art.3 c. 1 lettera a) della legge 123/2007, obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante valuti l’esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI,. Qualora la stazione appaltante valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell’appalto. Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 e dell’ Allegato VIII del D.Lgs.163/2006.
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione del rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.
Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.
I costi della sicurezza di cui all’art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.
Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 “Capitolato generale d’appalto”, art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:
· rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
· rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
· rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
· rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.
Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta:
· le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
· i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
· i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.
Stima dei costi relativi alla sicurezza
L’art. 86 comma 3bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.163/2006, così come modificato dall’art.8 della L.123/2007, richiede alle stazioni appaltanti che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di […….], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”
Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che “il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
L’art. 87 del D.Lgs.163/2006, al c. 4 secondo periodo recita: “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:
a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell’amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
b) per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/94, l’amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art.86 comma 3bis del D.Lgs.163/2006.
L’amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.
Costi della sicurezza appalti nei contratti di servizi o di forniture
Di seguito è riportato un diagramma di flusso che evidenzia, schematicamente, la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture:
1 . Valutazione interferenze
Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto.
1.1. Non ci sono interferenze
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
1.2. Ci sono interferenze
Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. In analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.3);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.4);
e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
(Gabriele Gentilini)