T.A.R. Piemonte, sez. I, 26 ottobre 2009, n. 2334: Anche il possesso del sistema di qualità (certificazione ISO 9000), ancorché atto privato, può essere documentato con copia autenticata nella forma alternativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Differenze tra autocertificazione e "autoautenticazione" nel d.P.R. n. 445 del 2000.
(contra: Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, n. 144 del 2006)
C.G.A.R.S. , con la sentenza n. 144 del 2006, ha concluso che per poter ridurre del 50% l'importo della cauzione provvisoria, non è ammessa la presentazione della copia autentica del certificato ISO 9001 (in quanto documento formato da un soggetto privato), ma solo dell'originale.
Tuttavia tale conclusione suscita alcune perplessità. Innanzitutto la certificazione ISO 9000 certamente è un documento rilasciato da un soggetto privato, tuttavia qualora l'impresa sia attestata SOA in classe superiore alla II, la certificazione è riportata sull'attestato SOA il quale è trasmesso, al rilascio, all'Autorità di vigilanza; ne deriva che l'attestato SOA che riporta la dichiarazione di possesso del sistema di qualità è sufficiente a far scattare il diritto al dimezzamento della cauzione; infatti anche l'attestato SOA, seppur rilasciato da un organismo di diritto privato (così come la certificazione ISO 9001) è "stabilmente" detenuto da una pubblica amministrazione (l'Autorità di vigilanza), per cui non può essere oggetto di autocertificazione, ma può essere oggetto di "autoautenticazione di copia" mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000; tale adempimento è infatti ammesso in quanto può "riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale"; non dovrebbe dubitarsi che un attestato SOA (in originale o copia autenticata), riportante anche il possesso del sistema di qualità, debba ritenersi sufficiente.
Nel caso trattato da C.G.A.R.S. , peraltro, l'attestato SOA era scaduto e pertanto non idoneo allo scopo, inoltre, ancora più importante, C.G.A.R.S. ha deciso su una controversia antecedente al Codice dei contratti; diversamente dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 (che disciplinava la gara in contestazione) ora l'articolo 75, comma 7, del Codice oggi recita «Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico SEGNALA, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.».
Ora il verbo "segnalare" non implica particolari adempimenti (TAR Brescia ha riconosciuto sufficiente il simbolo sulla carta intestata) e "documentarlo nei modi prescritti dalle norme" sembra riferirsi ad eventuali verifiche successive.
Sembra pertanto maggiormente condivisibile la più "liberle" pronuncia del T.A.R. Piemonte in rassegna.
( Bosetti&Gatti)