mercoledì 14 luglio 2010

Uguali offerte: La sorte decide una volta sola

Uguali offerte: La sorte decide una volta sola
Il Tribunale Amministrativo di Bari, pronunciandosi con la sentenza n. 2628 del
24/6/2010, si è espresso in ordine agli effetti derivanti dalla procedura di
aggiudicazione avvenuta per sorteggio, sistema a cui si è pervenuti perché le offerte
economiche erano risultate tutte uguali.
Nel caso di specie, veniva valutata l’ ammissibilità, o meno, della ripetizione
del sorteggio a seguito dell’accertamento ex post dell’erronea partecipazione
dell’offerente non legittimato a partecipare alla gara.
Secondo i giudici pugliesi, in relazione a queste ipotesi nelle quali, in sede di
aggiudicazione di un appalto, sia stata riscontrata, come nel caso in esame, la
presenza di più offerte recanti un identico ribasso e si sia proceduto a sorteggio delle
offerte, la giurisprudenza ha ritenuto che tale sorteggio non vada ripetuto qualora,
dopo il suo espletamento, sia stato accertato che una delle ditte non aveva titolo a
parteciparvi (C.G.A.S., sez. giurisd., 11 febbraio 2005 n. 56; Consiglio di Stato,
sezione quinta, 4 giugno 2008 n. 2629; 11 maggio 2009 n. 2871; T.A.R. Sicilia,
Catania, sez. I, 4 gennaio 2008, n. 57; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 12 febbraio
2007, n. 518; 4 marzo 2009, n. 455,T.A.R. Veneto, sez. I, 14 maggio 2007, n. 1461).
In particolare, mentre l'erronea esclusione di un offerente che avrebbe avuto
titolo a parteciparvi vizia in ogni caso il sorteggio - che deve perciò essere ripetuto -
al contrario l'erronea ammissione di un offerente non legittimato non vizia la
decisione della sorte su chi debba essere l'aggiudicatario, tale divenendo la ditta il cui
nominativo sia il primo ad essere estratto dall'urna tra coloro che erano legittimati a
partecipare al sorteggio.
Diversamente ritenendo, il nuovo sorteggio, in realtà, finirebbe con il
concedere una seconda chance a chi aveva già perso la prima, con ciò negando il
principale contenuto normativo della norma citata, la quale statuisce che, ricorrendo
le condizioni ivi previste decide la sorte: quando la sorte abbia già deciso, rimettere
nuovamente all'alea l'esito significa semplicemente negare valore normativo al
precetto, perché la sorte decide una volta sola, e, dando luogo essa ad un
risultato assolutamente casuale, ogni nuovo esito si risolve necessariamente nella
negazione del valore di quello precedente.