lunedì 25 ottobre 2010

Il nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici è stato emanato dal capo dello Stato, con D.P.R. 5 Ottobre 2010.


 
Entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Subito dopo
la firma di Giorgio Napolitano, il provvedimento è stato restituito alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la pubblicazione in Gazzetta, che avverrà dopo il visto della Corte
dei Conti.

Ecco alcune valutazioni sulle novità più rilevanti, sulla base del testo attualmente noto:

In primo luogo, si richiama l’attenzione sul fatto che è stato stralciato l’allegato A1, relativo
ai “requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate di cui all’art. 107,
comma 2”, del regolamento.

Al riguardo, il nuovo testo prevede che la delicata questione concernente tali requisiti sarà
regolata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà
individuare i requisiti di specializzazione richiesti per `esecuzione di tali lavorazioni.

Lo stralcio, richiesto dall’ANCE, è senza dubbio da valutare positivamente, in quanto
consente di non rinviare ancora l’emanazione delle norme regolamentari e nel contempo
permette una più attenta riflessione sulle particolarità che caratterizzano le lavorazioni
specialistiche e che richiedono pertanto requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente
richiesti per la qualificazione.

Nel merito, il nuovo Regolamento accoglie molte delle istanze proposte a suo tempo
dall’Ance e che si possono riassumere in tre linee di fondo: una maggiore attenzione alla
programmazione ed alla progettazione, giacché è in questi due momenti che si imposta il
corretto procedimento per la realizzazione delle opere; una profonda revisione del sistema
di qualificazione delle imprese, dati i risultati non soddisfacenti del meccanismo introdotto
con il D.P.R. n. 34/2000; infine una modifica della disciplina relativa alla fase di esecuzione
dei lavori caratterizzata dalla presenza di un eccessivo divario tra la posizione
dell’appaltatore e quella dell’amministrazione committente. Quest’ultimo è forse l’aspetto
sul quale minori sono state le innovazioni apportate dal nuovo regolamento.

Tra le novità più significative si evidenziano le seguenti:

PROGETTAZIONE
Il nuovo Regolamento pone maggiore attenzione alla disciplina della progettazione, da un
lato razionalizzando e specificando maggiormente la documentazione concernente le tre
fasi progettuali e relativi quadri economici, dall’altro prevedendo un complesso sistema di
verifica dei progetti.

In particolare, per quanto riguarda la verifica dei progetti, le nuove disposizioni indicano,
tra l’altro:
· I soggetti abilitati ad effettuare la verifica;
· I criteri generali della verifica. Tra questi assume particolare rilievo l’indicazione di
controllare che i costi parametrici assunti a base di calcolo della spesa siano coerenti con
la qualità dell’opera e che i prezzi unitari di riferimento siano dedotti da prezziari
aggiornati;


· la garanzia che il soggetto incaricato della verifica deve prestare, nella forma di polizza di
responsabilità civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell’attività di verifica.

Si tratta di una disciplina particolarmente importante, rispondente alle esigenze più volte
manifestate dall’Ance circa la completezza e correttezza della progettazione.

QUALIFICAZIONE 
La parte del nuovo Regolamento relativa al sistema di qualificazione è quella che presenta
maggiori innovazioni, che si possono raggruppare secondo tre linee di intervento.

1. Una serie di disposizioni tende a rendere maggiormente selettivi i requisiti delle SOA ed
a rafforzare il potere sanzionatorio dell’Autorità nei loro confronti.
2. Altre innovazioni riguardano più direttamente la qualificazione delle imprese. Le
modifiche tendono a contenere sostanzialmente i requisiti legati al fatturato che le imprese
devono dimostrare ai fini dell’attestazione:
· si introducono due classifiche intermedie: III bis, che consente di qualificarsi per lavori
fino a 1.500.000 di euro e IV bis che consente di qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di
euro. Detta misura consente un’estensione dell’attività delle imprese medio - piccole, posto
che, nel vigente sistema di qualificazione, ad esempio, per eseguire lavori di importo pari a
1.500.000 di euro, occorre una classifica IV, commisurata all’importo di 2.582.000 di euro;
· è ridotto (da 3 a 2,5 volte l’importo a base di gara) l’ammontare della cifra d’affari
necessaria per partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000 di euro. La misura è,
evidentemente, a vantaggio delle imprese medio - grandi;
· viene valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso l’introduzione di un
meccanismo fortemente premiante in termini di fatturato e lavori per le imprese che
abbiano un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d’affari media annuale
dell’ultimo quinquennio.

3. Infine, un ulteriore gruppo di nuove disposizioni è caratterizzato dalla comune finalità di
rendere effettivo e maggiormente stringente il controllo delle SOA (ed in seconda battuta
dell’Autorità) sulla sussistenza dei requisiti delle imprese necessari per ottenere
l’attestazione:
· si consente alle SOA di acquisire dati sui bilanci e sull’organizzazione delle imprese
direttamente dalla banca dati delle camere di commercio;
· si prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza dell’attestazione) a
carico dell’impresa che non risponde alla richiesta di documentazione da parte della SOA ai
fini della verifica dei requisiti.

Le innovazioni sopra ricordate in materia di qualificazione appaiono assai significative e
rispondono in buona misura ad esigenze più volte manifestate dall’Ance nelle sedi
istituzionali.

Infatti:

1. vengono resi più rigorosi i requisiti delle SOA ed i controlli nei confronti delle stesse da
parte dell’Autorità; ciò determinerà, probabilmente, una sensibile riduzione del fenomeno
delle qualificazioni rilasciate con larghezza di valutazioni e restringerà l’ambito degli
operatori economici a quelli effettivamente idonei;


2. viene favorita la piccola e media imprenditoria che, come è noto, è quella che più ha
risentito della crisi degli appalti degli ultimi anni; 

3. vengono favorite nella qualificazione le imprese maggiormente strutturate sotto il profilo
del patrimonio netto che così acquista maggiore rilevanza rispetto al fatturato.

ESECUZIONE DEI LAVORI
Come detto precedentemente, la disciplina attuale dell’esecuzione del contratto di appalto
ha mantenuto un’impostazione che vede l’amministrazione, pur nell’ambito di un rapporto
contrattuale, in una posizione di supremazia nei confronti del contraente privato.
Ne è un esempio la normativa sulla consegna tardiva dei lavori per fatto o colpa della
stazione appaltante, laddove non è consentito all’appaltatore un diritto di risolvere il
contratto, per inadempimento, ma una semplice istanza di recesso che può anche non
essere accolta ed in ogni caso (sia che l’istanza venga accolta, sia in caso contrario)
l’inadempimento dell’amministrazione dà luogo ad un risarcimento dei danni assai limitato,
in deroga ai principi contrattuali.

Ed ancora, si può citare ad esempio la rigida normativa in tema di sospensione dei lavori
che impone, ai fini del risarcimento dei danni causati da sospensione illegittima, di
iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione che in quello di
ripresa dei lavori.
Le proposte di modifica dell’ANCE si muovevano, perciò, verso il riconoscimento di
un’effettiva “par condicio” fra amministrazione e privati, con applicazione di regole
paritarie, e conseguente abbandono della posizione di supremazia sino ad ora riconosciuta
al committente in nome della prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato.
Si deve riconoscere che il nuovo Regolamento ha migliorato la normativa antecedente,
sotto il profilo di attribuire maggiore certezza ai comportamenti delle parti del rapporto.
Per tornare agli esempi precedenti: in tema di consegna dei lavori, l’art. 153, comma 9,
riprendendo la vecchia disposizione stabilisce che qualora, per cause imputabili
all’amministrazione la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del
contratto, l’appaltatore può formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese
sostenute. E’ previsto che la stazione appaltante non può opporsi a tale istanza di recesso
se sia trascorsa la metà del tempo utile contrattuale. Nel testo del nuovo Regolamento
viene stabilito, altresì, che l’amministrazione non può opporsi se è trascorsa la metà del
tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
La disposizione è assai opportuna in quanto restringe il periodo entro il quale
l’amministrazione può opporre diniego al recesso dell’appaltatore, dando così maggiore
certezza al rapporto.
In relazione poi alla sospensione dei lavori, l’art. 158, comma 8, stabilisce ora
espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi illegittime
per colpa dell’amministrazione, (ad esempio casi di perizie di variante determinate da
cause di forza maggiore per le quali l’amministrazione ritarda l’approvazione oltre i tempi
tecnici necessari) è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Sempre in tema di sospensione dei lavori occorre citare, come esempio di innovazione
positiva l’art. 141, comma 3: nel testo previgente (art. 114, comma 3 del DPR 554/99) era
stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori superiori a 90 giorni, la stazione appaltante
dovesse disporre il pagamento di un SAL, anche se al momento della sospensione non era
stato raggiunto l’importo prescritto per la sua emissione. L’articolo 141 comma 3 del nuovo
Regolamento assai opportunamente riduce tale termine da 90 a 45 giorni per l’evidente


finalità di evitare che l’appaltatore resti esposto ad un ingiustificato ritardo nel pagamento
di lavori realizzati.
Come si vede dagli esempi citati, si tratta di innovazioni normative che sicuramente
attribuiscono maggiore certezza al rapporto contrattuale, migliorandone taluni aspetti.

Fonte: www.ance.it