martedì 20 ottobre 2009

IL SUBAPPALTO DI SERVIZI E FORNITURE



Porre dei limiti al subappalto dei contratti pubblici è un fenomeno tipicamente italiano. Tali limiti trovano il loro fondamento nella tutela dell’ordine pubblico ed hanno la finalità di prevenire la corruzione oltre che la penetrazione della criminalità organizzata nel mercato.
Nell’ordinamento italiano è oggi affermato il principio generale secondo cui il subappalto non può essere vietato e questo nel rispetto della libertà delle scelte imprenditoriali degli operatori economici.
Il Codice de Lise prevede il divieto di subappalto ma lo circoscrive a pochi casi: nel senso che le Amministrazioni Aggiudicatici hanno sì la potestà di vietare il subappalto ma tale potestà non può essere esercitata in modo indiscriminato.
Un’ ipotesi in cui il divieto è ammissibile è prevista all’art. 27 del D.lgs 163/2006 e

riguarda i contratti parzialmente sottratti all’applicazione del codice; quindi, per i contratti del titolo II della Parte I del Codice dei contratti pubblici (tra cui rientrano i servizi dell’allegato IIB), l’amministrazione è libera di introdurre il divieto di subappalto. Va segnalato che tra i contratti parzialmente sottratti alla disciplina del codice, l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto farvi rientrare anche quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria (Vedi Deliberazione n. 72 adottata dall’adunanza del
6 marzo 2007) .

Certo, non mancano pronunce giurisprudenziali che omettono di sanzionare le clausole di divieto di subappalto tutelando l’interesse dell’Amministrazione a che il servizio venga svolto direttamente dall’aggiudicatario e non da subappaltatori di dubbia idoneità tecnica ed affidabilità, ma tali pronunce devono ritenersi oramai risalenti.