lunedì 25 ottobre 2010

Consiglio di Stato, Sez. V, 08.10.2010 n. 7349


La società ricorrente in primo grado veniva esclusa dalla gara per non
aver dichiarato, nella domanda di partecipazione, l'esistenza di condanne
penali a carico di due rappresentanti legali della società, come accertato
dall'amministrazione a seguito di verifiche effettuate presso il casellario
giudiziario.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la mancata dichiarazione da parte
della ricorrente in primo grado incide non già sugli effetti di tali condanne, ma
sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della società che, per
motivi che non hanno rilievo di questa sede, ha dichiarato un fatto non vero
(l'assenza di condanne) correlando così, la propria offerta, con
un'attestazione falsa.
Pertanto, l’esclusione ha correttamente inciso sulla violazione degli
obblighi dichiarativi perché l’attestazione allegata all'offerta risultava, di per
sé, falsa e, comunque, non conforme al modello imposto dal bando, con la
conseguenza di dover ritenere legittima l'esclusione dalla gara della società
ricorrente, non potendo aver rilievo, nella fattispecie, l’indagine sui motivi che
avevano indotto a sottacere tali condanne o l'insussistenza del dolo o della
colpa (C.S. n.4906/09, n.353/02, n. 3183/02).

Consiglio di Stato, Sez. V, 08.10.2010 n. 7349
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

Decisione

Sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2009, proposto da: 
Societa' Lepanto 2 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Bardino, Loris Tosi, Mario
Ettore Verino, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Lima, 15; 

Contro

Vulgom Snc di Carlesi e Marchioro, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia,
Nicolino De Cantis, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa
Clotilde, 2; 

nei confronti di

Comune di Verona; 



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA - SEZIONE I n. 02415/2009, resa tra
le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI E RELATIVA
CUSTODIA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vulgom Snc di Carlesi e Marchioro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010 il Cons. Adolfo Metro e uditi per
le parti gli avvocati Bardino e De Cantis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

La “Vulgom snc” migliore offerente nella gara indetta dal comune di Verona per
l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione forzata dei veicoli e relativa
custodia, è stata esclusa dalla gara per non aver dichiarato, nella domanda di
partecipazione, l'esistenza di condanne penali a carico di due rappresentanti legali della
società, come accertato dall'amministrazione a seguito di verifiche effettuate presso il
casellario giudiziario.
Su ricorso proposto dalla stessa “Vulgom snc”, il Tar ha accolto il gravame sul presupposto
della irrilevanza penale dei reati per i quali i rappresentanti legali della società erano stati
condannati, trattandosi di fatti risalenti nel tempo e oggetto di depenalizzazione da parte
del legislatore (L n. 689/81) per cui, il giudizio di disvalore per tali reati sarebbe stato
superato dalla valutazione effettuata dal legislatore ed avrebbe dovuto indurre
l'amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2, co. 2 del c.p., a non escludere la ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto appello la “Lepanto srl”, subentrata nell'aggiudicazione
della gara, che ha sostenuto l’erroneità della sentenza di primo grado.
La “Vulgom snc”, costituitasi in giudizio, ha affermato l'illegittimità della “lex specialis” del
bando se interpretata nel senso che dovessero essere dichiarate anche le condanne per
fatti depenalizzati, sostenendo anche la violazione dei principi generali di proporzionalità e
di ragionevolezza.

Diritto

L'appello deve ritenersi fondato.

Sul modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dalla stazione appaltante viene
espressamente puntualizzato che “il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di
dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso, compresi
provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione Il giudizio sulla rilevanza
delle condanne in relazione all'incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso


alla stazione appaltante. Non devono essere indicate le sole condanne per le quali vi sia
stata formale riabilitazione o sia stata dichiarata l'estinzione”.
Tali criteri applicativi, in quanto contenuti nel bando, costituiscono “lex specialis” della
gara e non possono ritenersi illegittimi atteso che gli stessi non dispongono l'estromissione
immediata della società partecipante alla gara, ma prevedono la avocazione alla stazione
appaltante di ogni valutazione in merito alla rilevanza di tali condanne.
Pertanto, è in questa sede, semmai, che avrebbe potuto farsi valere l’irrilevanza di tali
condanne con riferimento al giudizio di affidabilità morale o professionale dei partecipanti
alla gara.
Ciò che rileva nella fattispecie, invece, è il fatto che tutte le sentenze di condanna, fatte
salve quelle pronunce per le quali fosse intervenuto formale provvedimento di
riabilitazione o fosse stata dichiarata l’estinzione, dovevano essere espessamente indicate,
comprese quelle per le quali era stato concesso il beneficio della non menzione.
La mancata dichiarazione da parte della ricorrente in primo grado incide, quindi, non già
sugli effetti di tali condanne, ma sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della
società che, per motivi che non hanno rilievo di questa sede, ha dichiarato un fatto non
vero (l'assenza di condanne) correlando così, la propria offerta, con un'attestazione falsa.
L’esclusione della ”Vulgom” ha, quindi, correttamente inciso sulla violazione degli obblighi
dichiarativi perché l’attestazione allegata all'offerta risultava, di per sé, falsa e, comunque,
non conforme al modello imposto dal bando, con la conseguenza di dover ritenere
legittima l'esclusione dalla gara della società ricorrente, non potendo aver rilievo, nella
fattispecie, l’indagine sui motivi che avevano indotto a sottacere tali condanne o
l'insussistenza del dolo o della colpa (C.S. n.4906/09, n.353/02, n. 3183/02).
Tali considerazioni devono ritenersi sufficienti per l’accoglimento dell’appello.

Sussistono, peraltro, in relazione alla fattispecie, giusti motivi per compensare, tra le parti,
le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, accoglie l’appello n.9025/09,
meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2010, con l'intervento
dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2010