lunedì 25 ottobre 2010

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 4/10/2010 n. 17582


Nelle procedure di gara il dovere di soccorso istruttorio e il generale
favore per la partecipazione trovano un limite invalicabile nell’esigenza di
garantire la “par condicio” dei concorrenti. È, infatti, indubbio che il principio
della “par condicio” risulterebbe platealmente violato se le opportunità di
regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale, si traducessero in
occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè
in espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando
all’inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena
di esclusione (Consiglio Stato, sez. IV, 26 novembre 2009 , n. 7443).
Nella fattispecie, il cronoprogramma era sicuramente un documento
fondamentale ai fini della valutazione dei progetti la cui produzione doveva
avvenire a pena di esclusione entro i termini decadenziali di presentazione
delle domande ai sensi del bando.

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 4/10/2010 n. 17582

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2008, proposto da: 
IMMOBIL EUR s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del ricorso introduttivo dagli Avvocati Tullio Elefante e Giovanni
Sellitto, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio n. 22; 

Contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata
e difesa, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato dall’Avvocato Raffaele
Chianese dell’Avvocatura regionale, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S.
Lucia n. 81; 

nei confronti di

ALBERGO PARADISO s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
TOMMASELLI AUTOVEICOLI s.r.l., n.c.; 

per l'annullamento

a) della nota del 21.2.2008 (prot. 0159487) del dirigente del Settore Interventi nel Settore
Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico di conferma dell’esclusione dai


contributi di cui al P.O.R. Campania 2000/2006, misura 4.5, azione A (bando n. 63 del
16.5.2006) all’esito del riesame della Commissione;
b) della nota n. 120371/2008 della Commissione di riesame delle pratiche di cui al bando
P.O.R. Campania 2000/2006 – misura 4.5. – azione A – istituita con delibera G.R. n.
835/2007 e n. 1230/2007, e del verbale della stessa Commissione del 4.2.2008 e allegata
scheda di valutazione;
c) della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi ai contributi P.O.R. di cui alla lettera
che precede;
d) per quanto occorra del bando di gara in parte qua
e con motivi aggiunti,
a) del decreto dirigenziale n. 156 del 7.7.2008 di approvazione della graduatoria definitiva
dei progetti ammessi e dell’elenco dei progetti esclusi dai contributi P.O.R. Campania
2000/2006 – misura 4.5. – azione A;
b) della nota del 29.5.2008 prot. 464934 del Presidente della Commissione di riesame dei
progetti esclusi richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
c) del decreto dirigenziale n. 96 del 19.5.2008 con cui è stata nominata la Commissione
per la valutazione e l’attribuzione del punteggio dei progetti riammessi ai contributi P.O.R.
Campania 2000/2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. Paola Palmarini e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Con il ricorso in epigrafe la Immobil eur s.r.l. ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria
dei progetti ammessi a fruire degli aiuti alle PMI del settore turistico nell’ambito del P.O.R.
Campania 2000 – 2006 misura 4.5. azione A di cui al bando n. 63 del 16 maggio 2006.
Premette la ricorrente di aver presentato domanda di finanziamento per la realizzazione di
una struttura ricettiva di 6 camere e sala ristorante nel centro storico di Benevento per un
costo complessivo di euro 1.512.843.
La società veniva esclusa dalla graduatoria provvisoria (d.d. n. 312 del 29 dicembre 2006)
dei progetti ammessi per tre motivi, uno dei quali confermato all’esito del riesame della
Commissione (istituita con le delibere di G.R. n. 835/2007 e n. 1230/2007) e comunicato
con la nota della Regione del 21 febbraio 2008 (prot. 0159487). In particolare, la
Commissione ha riscontrato (verbale del 4.2.2008): che la perizia giurata allegata alla
domanda “non è conforme alle disposizioni del bando in quanto priva dell’asseverazione
circa la rispondenza ai vigenti vincoli edilizi e urbanistici, nonché manchevole del
cronoprogramma delle attività” (motivo di esclusione n. 26). Chiarisce ulteriormente la
Commissione che “l’art. 8 comma 2 del bando dispone che la domanda di contributo deve
essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione tecnica completa in ogni
sua parte, e, pertanto, anche della perizia giurata, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato 6 del bando stesso”.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce la violazione di legge (art. 97 C., artt. 2, 3, 7
e ss. della legge n. 241 del 1990) la violazione del giusto procedimento, la violazione del


bando di gara (artt. 8 e 9 comma 3), l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di
fatto e di diritto, per difetto di istruttoria e contraddittorietà in quanto:
1) la domanda non è priva della perizia e l’asseverazione del rispetto dei vincoli edilizi e
urbanistici di cui allo schema di perizia si riferisce a progetti di investimento diversi da
quello in contestazione riguardante la ristrutturazione di un immobile per il quale sono
stati forniti tutti i titoli abilitativi (permesso di costruire e DIA);
2) nella relazione illustrativa, che fa parte integrante della perizia giurata, sono descritte
tutte le fasi di esecuzione del progetto e, pertanto, non può affermarsi che manca il
cronoprogramma richiesto dalla lex specialis, e l’esclusione è stata determinata da un
rigido formalismo per il mancato rispetto dello schema di perizia allegato al bando;
3) la Commissione ha confermato il motivo di esclusione n. 26 (mancanza della perizia)
nonostante risulti chiaramente che tale documentazione è stata presentata e
l’amministrazione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 9 comma 3 del
bando, doveva invitare la ricorrente, a regolarizzare la propria posizione.
Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania che ha eccepito in rito la
tardività del ricorso introduttivo.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 ottobre e depositato il successivo 4
novembre, la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale dei progetti ammessi e l’elenco
dei progetti esclusi (d.d. n. 156 del 7.7.2008) deducendone l’illegittimità derivata per gli
stessi motivi descritti nel ricorso principale.
Con memorie rispettivamente depositate il 14 e il 18 gennaio 2010 la ricorrente e
l’amministrazione resistente hanno insistito nella difesa delle proprie posizioni.
A seguito dell’integrazione del contraddittorio con le altre imprese presenti nella
graduatoria de qua, avvenuta su ordine di questo Tribunale (ordinanza n. 6/2010) la causa
all’odierna udienza pubblica è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Preliminarmente in rito va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo
sollevata dalla Regione. Con quest’ultimo, notificato alla Regione il 24 aprile 2008 e al
controinteressato il 26 aprile 2008, la società ricorrente ha impugnato la nota del 21
febbraio 2008 con la quale l’amministrazione le ha comunicato l’esito negativo del riesame
compiuto dalla Commissione in relazione alla disposta esclusione dalla graduatoria dei
progetti ammessi al finanziamento.
L’eccezione è infondata atteso che non vi è prova che la conoscenza degli atti impugnati
sia avvenuta prima dei 60 gg. dalla proposizione del ricorso. La giurisprudenza ha, infatti,
chiarito che è onere di chi solleva l’eccezione di tardività provare in modo certo e
inequivocabile tale circostanza (cfr. C.d.S. 23 luglio 2009, n. 4648). Nel caso di specie
dagli atti di causa è possibile desumere la data di spedizione dell’atto impugnato
(21.2.2008) ma non quella di ricezione da parte della ricorrente.
Nel merito i ricorsi proposti sono, come detto, infondati.
La società ricorrente è stata esclusa dal finanziamento della propria iniziativa nell’ambito
del P.O.R. Campania 2000 – 2006 in quanto la perizia giurata allegata alla domanda di
partecipazione alla selezione “non è conforme alle disposizioni del bando in quanto priva
dell’asseverazione circa la rispondenza ai vigenti vincoli edilizi e urbanistici, nonché
manchevole del cronoprogramma delle attività” (motivo di esclusione n. 26). La
Commissione che ha confermato all’esito del riesame la disposta esclusione ha
ulteriormente chiarito che: “l’art. 8 comma 2 del bando dispone che la domanda di


contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione tecnica
completa in ogni sua parte, e, pertanto, anche della perizia giurata, redatta secondo lo
schema di cui all’allegato 6 del bando stesso”
Sebbene l’amministrazione abbia sempre fatto sinteticamente riferimento in sede di prima
esclusione e al momento del riesame, al motivo di esclusione n. 26 (mancanza della
perizia giurata) risulta evidente dal verbale della Commissione che la non ammissione al
finanziamento è stata determinata da una incompletezza della documentazione tecnica
esibita e non dall’assenza tout court della perizia giurata. Osserva in proposito il Collegio
che non si è trattato, come dedotto con il secondo motivo, dell’applicazione di regole
improntate a rigido formalismo in quanto la Regione nel rilevare la mancata rispondenza
della perizia allo schema allegato al bando ha registrato l’assenza di due elementi
essenziali richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 8 del bando:
- l’asseverazione circa la rispondenza ai vigenti vincoli edilizi e urbanistici;
- il cronoprogramma delle attività.
L’esclusione non è stata, quindi, determinata dalla formale mancata rispondenza della
perizia allo schema fornito dall’amministrazione con il bando ma da motivi di natura
sostanziale. Peraltro, la Regione non ha mai contestato che la relazione illustrativa
descrivente il progetto da realizzare facesse integralmente parte della perizia giurata ma il
fatto che questa non era completa della prescritta asseverazione e del cronoprogramma
delle attività. 
Rileva il Collegio che si può prescindere dallo scrutinare la prima questione
(l’asseverazione) in quanto l’esclusione è autonomamente sorretta dall’omessa allegazione
alla domanda del cronoprogramma delle attività.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del bando, infatti, la domanda di contributi deve essere
corredata a pena di esclusione dalla documentazione prevista dallo schema di perizia
giurata (allegato n. 6 del bando). Da quest’ultimo emerge la necessità, ai fini
dell’ammissione al finanziamento, non solo di descrivere sinteticamente le “opere previste
in programma” ma anche di illustrare il “cronoprogramma delle attività da realizzare”.
Nella relazione illustrativa che accompagna la perizia la ricorrente si è limitata a descrivere
il progetto senza indicare né l’ordine di realizzazione dei lavori né i tempi previsti
dell’intervento.
Né può sostenersi (terzo motivo) che la Regione avrebbe dovuto invitare la ricorrente a
regolarizzare la propria posizione ai sensi dell’art. 9, comma 3 del bando e in applicazione
dei generali principi desumibili dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990.
L’articolo 9, comma 3 del bando stabilisce testualmente che “non è in ogni caso consentita
l’integrazione della documentazione di rito se non limitatamente alle ipotesi di mere
imperfezioni formali”. Come sopra ricordato, l’assenza della descrizione della tempistica
degli interventi programmati non può considerarsi in nessun caso un errore trascurabile o
meramente formale in quanto investe l’essenza stessa del progetto da finanziare.
Quanto all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza ha chiarito che nelle
procedure di gara il dovere di soccorso istruttorio e il generale favore per la partecipazione
trovano un limite invalicabile nell’esigenza di garantire la “par condicio” dei concorrenti. È,
infatti, indubbio che il principio della “par condicio” risulterebbe platealmente violato se le
opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducessero in
occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in espediente
per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza di
prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione (Consiglio Stato,
sez. IV, 26 novembre 2009 , n. 7443).


Nella fattispecie il cronoprogramma era sicuramente un documento fondamentale ai fini
della valutazione dei progetti la cui produzione doveva avvenire a pena di esclusione entro
i termini decadenziali di presentazione delle domande ai sensi del bando.
2. In considerazione del particolare oggetto della controversia sussistono giusti motivi per
compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III,
definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti di cui in
epigrafe (R.G. 2943/2008) li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario
Paola Palmarini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2010